CORTE DI CASSAZIONE: RESPONSABILITA’ PER MANCATA VERIFICA PERIODICA ALL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA
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Con Sentenza n. 45329 del 6 dicembre 2011 la Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, rigetta il ricorso del titolare di un centro estetico e di benessere ritenuto responsabile per aver omesso di sottoporre l’impianto elettrico di messa a terra a verifica periodica quinquennale, ai sensi del D.P.R. 462/2001.
Nella Sentenza 45329/2011 si riporta:
E’ orientamento di questa Corte che “le condotte previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, articolo 2 (divieto di messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferici, prima della verifica eseguita dall’installatore), già contemplate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 40 e 328, espressamente abrogati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001, articolo 9, comma 1, lettera a), continuano a essere penalmente sanzionate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 389, lettera c), applicabile alla nuova fattispecie per effetto del richiamo contenuto nel citato Decreto del Presidente della Repubblica, articolo 9, comma 2, atteso il rapporto di continuità normativa tra il Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001, articolo 2 e le disposizioni abrogate”.
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