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CORTE DI CASSAZIONE: RESPONSABILITA’ DI UN DATORE DI LAVORO PER INFORTUNIO MORTALE E NOMINA DI UN RSPP

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Con la Sentenza n. 40890 del 18 ottobre 2012 la Corte di Cassazione Penale respinge il ricorso di un datore di lavoro considerato responsabile per il reato di cui all’art. 589 (Omicidio colposo) del codice penale, per avere cagionato la morte di un operaio a seguito di un infortunio avvenuto durante l’utilizzo di un carrello elevatore.

Nella Sentenza n. 40890/2012 si riporta:

Con il primo motivo di ricorso l’esponente contesta l’affermazione di responsabilità a suo carico, evidenziando che i giudici di merito hanno omesso di considerare che egli aveva delegato i propri compiti di sorveglianza sui lavoratori, nominando un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed un direttore di stabilimento.

La Corte afferma, “con riferimento alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale figura non corrisponde a quella di delegato per la sicurezza. In effetti, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione costituisce figura tutt’affatto diversa da quella, meramente eventuale, del responsabile per la sicurezza che, in quanto destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con rigorose modalità […]. E si è pure rilevato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto, come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio […].

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