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CORTE DI CASSAZIONE: RESPONSABILITA’ DELL’APPALTANTE PER L’IMPRESA SUB APPALTATRICE

25021

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La Corte di Cassazione ha in particolare osservato che, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. n. 626 del 1994 (ora trasfuso nell’art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008), in caso di affidamento dei lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda del committente o di una unità produttiva della stessa, sull’appaltante grava una serie di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento: ne consegue che la responsabilità dell’appaltante-committente per gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla loro inosservanza è responsabilità per fatto proprio, non “giustiziabile” attraverso la chiamata in causa quale responsabile civile.

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