CORTE DI CASSAZIONE: RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEL CANTIERE
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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 11757 del 27 maggio 2011, stabilisce che il direttore dei lavori non è responsabile per l’infortunio derivante dalla mancata osservanza da parte dell’appaltatore delle norme anti infortunistiche.
Il direttore dei lavori non si può ritenere colpevole di non aver messo in atto azioni di prevenzione: la responsabilità è del direttore del cantiere, che ha il dovere di predisporre strutture di sostegno.
Il direttore dei lavori ha il compito di garantire la sorveglianza, il controllo e la verifica delle dovute protezioni, ma non di predisporle. In caso di infortunio, inoltre, la società appaltatrice è ovviamente chiamata al pagamento del risarcimento danni provocati al lavoratore durante l’esecuzione del contratto, oltre che rispondere dell’inosservanza della legge in sede di contratto.
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- Sentenza_11757_27-05-2011.pdfAccedi per scaricare
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