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CORTE DI CASSAZIONE: RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO SUBAPPALTATORE PER OMESSA REDAZIONE DEL POS

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Con la Sentenza n. 31304 del 22 luglio 2013 la Cassazione Penale, Sezione Quarta, non accoglie il ricorso dell’amministratore unico di una s.r.l., impresa appaltatrice dei lavori di smaltimento di lastre di eternit e sostituzione ovvero realizzazione di nuova copertura con lastre in alluminio presso un immobile, per l’infortunio mortale di un lavoratore.

Nella Sentenza n. 31304 del 22 luglio 2013 si riporta:

“E’ principio pacifico che la presenza di più imprese esecutrici non comporta il trasferimento o l’accentramento di siffatto obbligo in capo ad una sola delle più imprese; ognuna di queste è tenuta a redigere un proprio P.O.S. (cfr. Cass. sez. 4, n. 43111 del 9/19/2008, Cupidi e altri, rv. 241369); le ragioni di ciò sono di immediata intuibilità, posto che siffatto documento equivale al documento di valutazione del rischi, già sopra evocato.

5.5. Già quanto sin qui espresso rende evidente che il datore di lavoro subappaltatore non può in nessun caso ritenersi esente dall’obbligo di redigere il POS, nell’ambito del quale andavano quindi previste le misure contro il rischio di caduta dall’alto. E come ciò incombeva al (Omissis), nella indiscussa qualità, così incombeva ai datori di lavoro delle imprese esecutrici subappaltatrici.”

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