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CORTE DI CASSAZIONE: RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI INFORTUNIO

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Con la Sentenza n. 30483 del 10 luglio 2014 la Corte di Cassazione, Sezione quarta Penale, ribadisce che in materia di normativa antinfortunistica, l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che nell’impresa hanno prestato la loro opera, quale che sia stata la forma utilizzata per lo svolgimento della prestazione.

Nella Sentenza n. 30483/2014 si riporta:
“Tale obbligo è di così ampia portata che non può distinguersi, al riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato (cfr. art. 3, comma 2, del dpr 27 aprile 1955 n. 547) o, anche, di persona estranea all’ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l’infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza.”
Il principio di affidamento “non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell’inosservanza di tali norme da parte di colui che invoca il suddetto principio, come nel caso in esame.
Tale principio non potrebbe, infatti, essere utilmente richiamato dall’imputato né con riferimento all’operato dei suoi dipendenti, da lui non istruiti sulle corrette modalità di esecuzione dell’operazione di movimentazione delle pesanti lastre di vetro (mancata istruzione integrante violazione di norma antinfortunistica, ritenuta causalmente connessa con la verificazione dell’evento), né con riferimento alla condotta del coimputato (Omissis), attesa proprio la pregressa violazione rimproverata al (Omissis).”

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