CORTE DI CASSAZIONE: RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO E ERRORE NELLA DIAGNOSI NELLE VISITE AZIENDALI
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Con Sentenza n. 34373 del 20 settembre 2011, la Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, confermando l’obbligo per chi riveste una posizione di garanzia all’interno dell’azienda, ai sensi del combinato disposto degli art. 2087 c.c. e dell’art. 18, comma 3 bis, D.Lgs. 81/2008, di effettuare i dovuti controlli sui preposti per valutare il rispetto delle norme di sicurezza, ha escluso la responsabilità del dirigente o del datore nel caso di un errore nella diagnosi o nella cura commesso del medico competente.
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