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CORTE DI CASSAZIONE: RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE PER L’INFORTUNIO DI UN LAVORATORE

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Con la Sentenza n. 24602 dell’11 giugno 2014 la Corte di Cassazione, Sezione quarta penale, rigetta il ricorso di alcuni committenti di lavori edili condannati per non aver designato il coordinatore della progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, omissione che aveva determinato un infortunio sul lavoro.

Nella Sentenza n. 24602/2014 la Corte di Cassazione, Sezione quarta penale, riporta:
“[…] i ricorrenti nella qualità ad essi contestata, in violazione dell’art. 3 comma 3, 20 D.Lgs. 494/1996 hanno omesso di designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, con la conseguenza che è da ritenersi senz’altro corretta la ritenuta configurabilità della responsabilità anche a loro carico, poiché, nel caso di specie, come evidenziato dalla Corte distrettuale, l’evento è collegato casualmente anche alla loro colposa omissione e avendo consentito l’inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose, quale l’esecuzione nel cantiere opere di demolizione e di rifacimenti di solai, senza l’apprestamento degli idonei presidi di sicurezza.”

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