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CORTE DI CASSAZIONE PENALE: SUB APPALTO E RESPONSABILITA’ PER UN INFORTUNIO MORTALE DI UN LAVORATORE

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Con Sentenza n. 23292 del 9 giugno 2011, la Corte di Cassazione Penale, Sezione Quarta, stabilisce che, per la morte di un lavoratore di una ditta in sub appalto, la responsabilità è del direttore di reparto (munito di specifica delega agli adempimenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro) della s.p.a committente dei lavori, dell’amministratore unico e legale rappresentante di una s.r.l sub appaltatrice dei lavori commissionati dalla s.p.a, e di un operaio dipendente di quest’ultima.

Nella Sentenza del 9 giugno 2011 n. 23292, si riporta:

[…] “sono ineccepibili le conclusioni della sentenza impugnata quando questa afferma che le violazioni riscontrate sono specifici e multipli aspetti dell’uso di un mezzo complessivamente inidoneo ai fini della sicurezza e perciò esse debbono imputarsi a chi, proprio per la posizione apicale, avrebbe dovuto provvedere alla sostituzione del mezzo stesso (avendo piena ed esclusiva autonomia di spesa) ovvero ad adeguarlo compiutamente a svolgere in sicurezza il lavoro per cui veniva usato, come è effettivamente avvenuto dopo il sinistro.
Non si può negare, infatti, che la tempistica di manutenzione delle macchine rientra nelle scelte di politica aziendale inerente all’organizzazione delle lavorazioni e che quindi, coinvolge appieno la sfera di responsabilità dell’organo di vertice.
Per gli stessi motivi non è condivisibile la linea difensiva diretta a concentrare la responsabilità sui livelli intermedi, in particolare il responsabile del servizio manutenzione, che non era intervenuto a rimuovere le carenze funzionali della macchine ed il responsabile del reparto, che non avrebbe adibito un operatore a terra per la manovra del carro porta placche” [..].

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