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CORTE DI CASSAZIONE PENALE: INFORTUNIO E PRESCRIZIONE DEL REATO

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Con Sentenza n. 22320 del 6 giugno 2011, la Corte di Cassazione Penale, Sezione Quarta, stabilisce che, per l’infortunio di un lavoratore che riportava ferite al braccio ed alla spalla destra, a causa dell’impigliarsi dei suoi indumenti nell’organo di movimento dell’impianto nel quale stava lavorando, è responsabilità del capo squadra, del responsabile dell’impianto nastro trasportatore e del capo sezione.

Nella Sentenza n. 22320 del 6 giugno 2011 si riporta:

[…] Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore della parte civile. Rileva che il giudice di appello è partito da un presupposto erroneo, e cioè che la consumazione dei reati risaliva al (Omissis) in realtà si trattava di mero errore materiale riportato nel capo di imputazione, mentre la data del reato era (Omissis), come risultante dagli atti ed in particolare dalla sentenza di primo grado. Per il reato di cui all’articolo 590 cod. pen. la prescrizione era dunque maturata il (Omissis) e dunque sette giorni dopo la sentenza di primo grado.[…]

[…]Venendo al merito del proposto ricorso e cioè la data del commesso reato, la Suprema Corte afferma che risulta dall’esame degli atti, consentito al Collegio data la natura della questione posta, che l’incidente sul lavoro di cui è processo è effettivamente avvenuto il (Omissis) e puntualmente la sentenza di primo grado, nel riferire i fatti di causa, dava atto di tale data, nonostante la diversa indicazione contenuta nel capo di imputazione, da ritenersi frutto di mero errore materiale; e che l’infortunio si sia verificato effettivamente il (Omissis), e non il (Omissis), è confermato dal verbale di accettazione redatto dal pronto soccorso dove il Q. si recò subito dopo l’incidente, che reca proprio la detta data. […]

[…] Ne deriva che mentre correttamente la Corte di appello ha dichiarato la intervenuta prescrizione delle contravvenzioni alla normativa antinfortunistica già prima della sentenza di primo grado, essendo per esse il termine prescrizionale massimo di 4 anni e mezzo, risulta invece erronea la dichiarazione di prescrizione del reato ex articolo 590 c.p., il cui temine massimo di prescrizione è di sette anni e mezzo, termine che, avuto riguardo alla data del (Omissis), non era ancora decorso il 6.3.2008 allorché interveniva la sentenza di primo grado. […]

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