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CORTE DI CASSAZIONE: NON E’ UNA SCELTA DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO STABILIRE IN QUALI AREE C’E’ PERICOLO DI INCENDIO

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Con Sentenza n. 33294 del 7 settembre 2011, la Corte di Cassazione, Sez. Quarta Penale, ribadisce la responsabilità del titolare di una ditta di autolavaggio per aver omesso di collocare idonei dispositivi antincendio nel piazzale all’aperto dove veniva effettuato il lavaggio dei mezzi.

Nella Sentenza n. 33294 del 7/9/2011 è riportato:
“[…] se per l’esercizio di una certa attività come quella di cui è titolare il ricorrente, la legge prescrive l’adozione, per la pericolosità in sé dell’attività esercitata, di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell’azienda ed in ogni parte di essa ove viene svolta l’attività, non può essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste. […] La scelta eventuale di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in un determinato luogo dell’azienda ove viene svolta un’attività che richiede l’adozione delle misure antincendio, può essere rimessa solo all’organo tecnico deputato al controllo ed al rilascio delle relative autorizzazioni, ma non certo, alla parte interessata.”

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