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CORTE DI CASSAZIONE: NON C’E’ INFORTUNIO IN ITINERE SE NEL TRAGITTO CASA LAVORO C’E’ IL TRASPORTO PUBBLICO

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Con Sentenza n. 22759 del 3 novembre 2011 la Corte di Cassazione, Sesta Sezione civile, stabilisce che non può essere considerato infortunio in itinere quello capitato al lavoratore che decide di recarsi al lavoro con la propria autovettura, nonostante la presenza di un servizio pubblico che copre il tragitto.
La Corte precisa che perché si possa configurare l’ipotesi di infortunio in itinere, la scelta del lavoratore di utilizzare un mezzo di trasporto privato deve dipendere dall’assenza di un servizio pubblico nel tragitto casa lavoro. Secondo i Giudici quindi, il fatto che il servizio esista ma sia operativo in orari scomodi per il lavoratore non è motivazione sufficiente a legittimare l’infortunio in itinere da incidente stradale.

Si allega la Sentenza n. 22759 del 3 novembre 2011.

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