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CORTE DI CASSAZIONE: MISURE DI SICUREZZA E RESPONSABILITÀ COMMITTENTE

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Con Sentenza n. 19081 del 09 agosto 2013, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, afferma che non si può esonerare la responsabilità del committente che conosce lo stato dei luoghi ma omette di avvertire l’appaltatore sui relativi possibili pericoli.

Nella Sentenza n. 19081 del 09 agosto 2013 si riporta:
[…] “in tema di infortuni sul lavoro, l’art. 2087 c.c., espressione del principio del neminem laedere per l’imprenditore e il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, che disciplina l’affidamento di lavori in appalto all’interno dell’azienda, prevedono l’obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l’ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall’impresa appaltatrice, consistenti nell’informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell’appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l’appaltatrice per l’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall’uso di macchinari pericolosi. Pertanto, l’omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all’adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro …” […]

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