CORTE DI CASSAZIONE: MANCATA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA RIMOZIONE AMIANTO
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Con Sentenza n. 30071 del 28 luglio 2011, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che la legale rappresentante di un’azienda che permette al personale di rimuovere materiali contenenti amianto è responsabile per l’incarico affidato e per non aver provveduto alla giusta formazione degli addetti.
In particolare la legale rappresentante ha permesso la rimozione di materiale contenente amianto in assenza di presentazione del piano previsto dall’art. 34 del D.Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991, e della necessaria iscrizione all’albo previsto dal D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, art. 51.
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