CORTE DI CASSAZIONE: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E OMISSIONE DI QUALSIASI MISURA DI PROTEZIONE
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Con Sentenza n. 45831 del 23 novembre 2012 la Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, rigetta il ricorso del titolare di una ditta considerato responsabile in quanto ometteva di adottare dispositivi di protezione collettiva o individuali a protezione del perimetro del manto di copertura, in particolare, consentiva ad un dipendente di effettuare la posa della guaina liquida sul colmo dell’edificio in ristrutturazione, con esposizione a rischio di caduta da altezza superiore a 2 metri dal piano di campagna; ometteva di provvedere ai fini della redazione del PIMUS (piano montaggio utilizzo e smontaggio) del ponteggio; affidava le operazioni di montaggio e di smontaggio del ponteggio presente in cantiere ai propri dipendenti, i quali non avevano proceduto alla formazione prevista dalla legge; ometteva di provvedere ai fini della redazione del POS (piano operativo sicurezza) della impresa esecutrice i lavori.
Nella Sentenza viene fornito inoltre un chiarimento in merito all’attività degli ispettori del lavoro, viene precisato che “qualora l’ispettore agisca nella sua veste di ufficiale di polizia giudiziaria è obbligato ad avvisare il destinatario dell’accertamento della facoltà di nominare un difensore di fiducia, che deve assistere all’interrogatorio” per cui la stessa ha concluso che “nel caso di specie, è fuor di dubbio che il funzionario del dipartimento di prevenzione e sicurezza dell’USL stesse svolgendo una attività di vigilanza, a carattere amministrativo, con la conseguenza che non era tenuto, in sede di accertamento delle rilevate violazioni, ad ottemperare al disposto di cui all’articolo 356 c.p.p.”.
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