CORTE DI CASSAZIONE: INFORTUNIO SUL LAVORO E RESPONSABILITA’ DEI COMMITTENTI
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Con Sentenza n. 3563 del 30 gennaio 2012 la Corte di Cassazione, Quarta Sezione penale, accoglie il ricorso di due committenti condannati per omicidio colposo in danno di un lavoratore precipitato dall’alto di una copertura di un fabbricato nel corso di un contratto di prestazione d’opera. Agli imputati fu contestato di avere omesso di verificare l’idoneità tecnico professionale del prestatore d’opera, di non avere fornito al medesimo dettagliate informazioni sui rischi connessi alla precarietà della copertura e di non avere predisposto idonei parapetti atti ad impedire la caduta dall’alto.
La Corte di Cassazione stabilisce che “la sentenza impugnata presenta vuoti motivazionali ed è caratterizzata da illogicità e violazioni di legge”.
Nella Sentenza n. 3563/2012 si riporta:
“La responsabilità del committente è espressamente prevista dalla normativa di settore (prima, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7; ora, trasfuso sostanzialmente nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26).
Con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, come nel caso in esame, è, pertanto vero, che il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo.
E’, però, altrettanto vero che tale principio non può essere applicato automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori.”
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- Sentenza_3563-2012.pdfAccedi per scaricare
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