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CORTE DI CASSAZIONE: INFORTUNIO IN UN AUTOGRILL E MANCATA RIPARAZIONE DI UN’ATTREZZATURA DA LAVORO

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Con Sentenza n. 11202 del 22 marzo 2012, la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, respinge il ricorso di un dirigente di un autogrill considerato responsabile per l’infortunio accaduto a una lavoratrice durante l’utilizzo di un’attrezzatura da lavoro: mentre stava inserendo manualmente il detergente nella lavastoviglie, atteso che il sistema di caricamento automatico dei detergenti si era guastato, la lavoratrice era stata colpita all’occhio sinistro da uno schizzo del liquido, da qualificarsi sostanza pericolosa, provocandosi ustione e necrosi del tessuto corneale.

Nella Sentenza n. 11202/2012 si riporta: “le imputazioni elevate al dirigente sono costruite in applicazione dei principi che regolano la causalità omissiva; segnatamente, le plurime condotte omissive colpose – la mancata riparazione del guasto alla lavastoviglie, la mancata fornitura ai dipendenti dei necessari dispositivi di protezione individuali e l’omessa vigilanza – secondo la prospettazione accusatoria, risultano funzionalmente collegate, quali fattori negativi di innesco della sequenza causale che ha prodotto l’evento lesivo in danno della dipendente”.

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