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CORTE DI CASSAZIONE: INFORTUNIO DI UN LAVORATORE CHE SI TROVAVA SU UN TRABATTELLO E RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO

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Con Sentenza n. 18826 del 16 maggio 2012, la Corte di Cassazione, Sezione penale, non accoglie il ricorso di un datore di lavoro ritenuto responsabile per l’infortunio sul lavoro di un dipendente di fatto (assunto da due giorni e non regolarizzato): quest’ultimo, che si trovava su un trabattello privo di parapetto intento a verniciare un angolare posto in alto, aveva infatti perso l’equilibrio ed era caduto a terra, sbattendo violentemente la testa e procurandosi lesioni personali gravi.

Nella Sentenza n. 18826 del 16 maggio 2012 si riporta:
[…] Con riferimento alla concreta fattispecie, non rileva infatti la presenza di un eventuale altro soggetto gravato da obbligo di garanzia, indicato dal ricorrente come preposto (di fatto): come condivisibilmente già ritenuto da questa Corte, se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell’obbligo di impedire l’evento, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge […] fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione. […]

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