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CORTE DI CASSAZIONE: INFORTUNIO DI UN APPRENDISTA E RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO

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Con la Sentenza n. 32749 del 14 agosto 2012 la Corte di Cassazione penale considera inammissibile il ricorso di un datore di lavoro considerato responsabile per l’infortunio di un dipendente accaduto durane l’utilizzo di una macchina non idonea: impegnato nell’attività di estrarre dalla macchina “Modulo 200” i pezzi lavorati, cioè i raccoglitori di cartone, a fronte di un inceppamento della macchina stessa, senza arrestarla, l’apprendista subiva lo schiacciamento del dito della mano […] con conseguente malattia superiore a giorni 40 e indebolimento permanente dell’organo della prensione.

Nella Sentenza n. 32749/2012 si riporta che “ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza, purché sia ravvisabile il nesso causale, non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato o un soggetto a questi equiparato, ovvero, addirittura, una persona estranea all’ambito imprenditoriale (tra le tante, Cass., Sez. 4A, 27 novembre 2002, Bosia). In questa prospettiva, correttamente l’addebito è stato ritenuto a carico dell’imputato, il quale, nella propria attività imprenditoriale, aveva consentito all’infortunato di utilizzare un macchinario pur in condizione di pacifica irregolarità”.

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