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CORTE DI CASSAZIONE: IL DATORE DI LAVORO DEVE SEMPRE FORNIRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

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Con la Sentenza n. 18296 del 5 maggio 2014 la Corte di Cassazione Penale rigetta il ricorso di un Datore di Lavoro condannato per non aver fornito i dispositivi di protezione individuali (DPI) ai propri lavoratori.

L’imputato ha proposto ricorso lamentando l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice, sul rilievo che nel cantiere, al momento dell’accertamento ispettivo dell’azienda sanitaria, era presente un RSPP (Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione) con funzioni di vigilanza, sul quale incombeva l’obbligo di fornire ai lavoratori i necessari idonei dispositivi di protezione individuale. Inoltre si lamenta la negligenza dello stesso lavoratore, il quale non ha utilizzato il dispositivo di protezione fornitogli dal datore di lavoro.

Nella Sentenza n. 18296/2014 la Corte di Cassazione Penale configura la responsabilità del Datore di Lavoro perché l’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 pone espressamente a carico del Datore di Lavoro l’obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, pur quando vi sia un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Quest’ultimo deve essere semplicemente sentito in merito.

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