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CORTE DI CASSAZIONE: CARCINOMA POLMONARE E PATOLOGIE MULTIFATTORIALI

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Responsabilità del presidente di una cooperativa e legale rappresentante di altra cooperativa per un carcinoma al polmone di un lavoratore con metastasi surrenali.
All’imputato veniva ascritto di non aver sufficientemente informato il lavoratore sui rischi da esposizione a polveri contaminate da silice cristallina e inalazione di idrocarburi policiclici aromatici, derivanti dalle mansioni di addetto alle pulizie industriali, sulla possibilità di contrarre malattie e sulle precauzioni da adottare per prevenirle; nonchè di aver omesso di fornire al lavoratore idonei DPI per eseguire il lavoro in presenza delle sostanze sopra indicate ed in particolare maschere respiratorie.

Condannato in primo e secondo grado, l’imputato ricorre in Cassazione, ma la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Lecce cui demanda anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio (Corte di Cassazione, sezione Quarta Penale, Sentenza n. 4489 del 29 gennaio 2013).

Nella Sentenza n. 4489/2013 si riporta:

Il ricorso è fondato laddove contesta il giudizio della Corte di Appello in merito alla non incidenza causale di concorrenti fattori di rischio e segnatamente il tabagismo (l’ipotesi di un’incidenza dell’inquinamento ambientale risulta invero meramente enunciata dal ricorrente; ciò non di meno la Corte distrettuale ha sviluppato una sintetica ma non censurabile motivazione sul punto).

Il rilievo introduce al tema dell’accertamento del nesso eziologico nel caso di malattie multifattoriali. L’argomento è stato affrontato da questa sezione in tempi recenti, allorquando si è posto il dubbio in ordine alla relazione tra adenocarcinoma di un lavoratore esposto all’inalazione di fibre di amianto e il tabagismo del medesimo.

Si è quindi affermato che nel caso di patologie multifattoriali, cioè riconducibili ad una pluralità di possibili fattori causali, “il giudice non può ricercare il legame eziologico, necessario per la tipicità del fatto, sulla base di una nozione di concausalità meramente medica; infatti, in tal caso, le conoscenze scientifiche vanno ricondotte nell’alveo di categorie giuridiche ed in particolare di una causa condizionalistica necessaria”. Ciò implica che, per poter affermare la causalità della condotta omissiva ascritta all’imputato, rispetto alla patologia sofferta dal lavoratore, è necessario dimostrare che questa non ha avuto un’esclusiva origine nel diverso fattore astrattamente idoneo e che l’esposizione al fattore di rischio di matrice lavorativa è stata una condizione necessaria per l’insorgere o per una significativa accelerazione della patologia.

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