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CORTE DI CASSAZIONE: CANTIERE EDILE E OMISSIONE DI ADEGUATE OPERE DI PROTEZIONE ATTE A PREVENIRE IL RISCHIO CADUTA

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Con Sentenza n. 21701 del 05 giugno 2012, la Corte di Cassazione Penale, Sez. 3, ritiene infondato il ricorso della legale rappresentante di una srl, esercente edilizia, considerata responsabile per aver eseguito lavori ad altezza superiore a due metri, senza adottare adeguate strutture di protezione idonee ad evitare la caduta di persone e/o di cose.

Nella Sentenza n. 21701/2012 si riporta:
[…] In particolare il giudice di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che (Omissis), quale rappresentante legale della “(Omissis) srl” – nelle condizioni di tempo e di luogo, come individuate in atti – nell’ambito del cantiere edile ubicato in località (Omissis) (adibito alla realizzazione di un ponte stradale) aveva omesso di approntare un adeguato ponteggio, o comunque opere di protezione idonei a prevenire rischi di caduta verso il basso. Più specificamente si rinvenivano – nei sistemi di accesso e nei percorsi in altezza necessari per raggiungere le postazioni di lavoro – aperture verso il vuoto prive di idonee precauzioni atte a prevenire pericoli di caduta di persone e cose […]

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