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CORTE DI CASSAZIONE: BAMBINA MORTA A SCUOLA PER NEGLIGENZA SULLA SICUREZZA.

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La Corte di Cassazione Penale, Sezione Quarta con sentenza n. 36476, ha rigettato il ricorso in merito al delitto di imprudenza, negligenza ed imperizia e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro in merito alla morte di una bambina di quattro anni in seguito a trauma cranico da schiacciamento per la caduta di un’anta di un cancello mentre giocava nel cortile della sua scuola materna.

È stato accertato dal sopralluogo dei carabinieri che il cancello non era mai stato manutenzionato e che anzi era stato modificato aggiungendovi una struttura elettrosaldata per elevarne l’altezza di mezzo metro. In tale situazione il cancello era stato tolto dalla sua sede e risaldato ai piedritti non a regola d’arte, provocando in epoca successiva il distacco dell’anta.

Sono stati imputati e condannati per l’incidente avvenuto a scuola:
– il responsabile dei Lavori Pubblici presso l’ufficio tecnico del comune in quanto, a conoscenza delle condizioni fatiscenti del cancello, non è intervenuto alla messa in sicurezza dello stesso;
– il dirigente scolastico dell’istituto e datore di lavoro in quanto non ha tenuto il comportamento dovuto per legge di “dover richiedere all’Ente Territoriale proprietario del plesso scolastico di intervenire per l’eliminazione del pericolo derivante dalla fatiscenza del cancello, e, nelle more dell’intervento del Comune, dell’adozione di misure di propria pertinenza e disponibilità per eliminare il pericolo mediante un ordine di interdizione, con l’apposizione di ostacoli fisici, di accedere a chicchessia all’area ove insisteva il cancello.”;
– l’incaricato dei lavori di rialzo del cancello per aver eseguito i lavori di saldatura del cancello ai sostegni non a regola d’arte;
– il Comune, responsabile civile, in quanto proprietario dell’immobile.
Viene invece assolto il preposto al servizio di prevenzione e protezione in quanto, anche se a conoscenza del pericolo, non era in possesso di alcun potere di intervento.

Alleghiamo di seguito la sentenza n. 36476 del 1 settembre 2014:

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