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CORTE DI CASSAZIONE: ATTREZZATURE DI LAVORO INADEGUATE E RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO

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Con Sentenza n. 43080 del 18 ottobre 2013 la Corte di Cassazione, Sezione quarta penale, ritiene determinante la dichiarazione di un tecnico della prevenzione della ASL nei confronti di un datore di lavoro ritenuto responsabile per l’infortunio accaduto ad un lavoratore in quanto aveva messo a disposizione attrezzature inadeguate al lavoro e non aveva assicurato che il lavoratore ricevesse un’adeguata e sufficiente formazione in materia di sicurezza e salute.

Nella Sentenza n. 43080 del 18 ottobre 2013 la Corte di Appello, facendo propria la motivazione del Giudice di primo grado, ha ritenuto che “i profili di colpa, soprattutto quelli specifici, sono rimasti provati, oltre che dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, soprattutto da quelle rese dal tecnico della prevenzione presso l’ASL di Giulianova, (Omissis), che, in sede di sopralluogo dopo l’incidente, ed anche a seguito dall’esame della documentazione (parziale) fornita dalla ditta di cui è titolare l’imputato, ha potuto evidenziare le carenze delle misure di prevenzione degli infortuni con riferimento sia alla mancata predisposizione di idonee attrezzature necessarie per lo svolgimento del lavoro cui era stato adibito il (Omissis) che alla mancata formazione dei dipendenti in tema di sicurezza in relazione allo specifico lavoro da svolgere. […]”

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