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CORTE DI CASSAZIONE: ASSOLTO IL PRESIDENTE DEL CDA A SEGUITO DELL’INFORTUNIO DI UN OPERAIO

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Delega implicita: la sesta sezione penale della Cassazione assolve con la sentenza n. 33417/14, pubblicata il 29/07/2014, il Presidente del CdA se, per le dimensioni aziendali, non può richiedersi una costante presenza a vigilare l’attività del lavoratore infortunato, dovendosi ritenere implicitamente delegato a tale obbligo il preposto (presente nel luogo di lavoro ove è avvenuto l’infortunio). E ciò perché, verificare che l’attrezzo (nel caso specifico una scala appoggiata al muro) sia utilizzato secondo le prescrizioni della casa produttrice non richiede particolari poteri organizzativi o impegni di spesa: è un compito che può ritenersi implicito nell’articolazione dell’impresa in reparti.

Non si può condannare per l’infortunio il legale rappresentante della società, se, nonostante manchi una delega formale, nell’organigramma è presente una struttura organizzata, con un direttore dello stabilimento, oltre che i singoli capi reparto. Infatti, nonostante l’assenza di una delega formale, deve ritenersi che la presenza in fabbrica di direttori di linea implichi un trasferimento implicito delle responsabilità di vigilanza che scaturiscono dai compiti istituzionali svolti dalle figure preposte ai reparti; non si può infatti negare che l’impresa abbia comunque un’organizzazione complessa. Il direttore di linea e il caporeparto sono di per sé destinatari dell’osservanza delle norme antinfortunistiche. E non può essere il presidente del CdA a dover controllare se nello stabilimento la scala che viene utilizzata sia, o meno, aperta “a libro” come previsto dal costruttore della stessa.

Dalla stessa sentenza appare anche un secondo punto fondamentale: è sempre necessario tentare di ricostruire più precisamente possibile l’accadimento storico dell’incidente. Solo in questo modo si può fare una valutazione di quale condotta ci si sarebbe dovuti attendere perché l’incidente non si verificasse (c.d. Giudizio predittivo). Infatti, nel caso specifico, l’operaio è semplicemente scivolato dai pioli e dunque non si può escludere che l’infortunio si sarebbe verificato ugualmente anche se la scala fosse stata aperta a libro e non soltanto appoggiata al muro.

Per visualizzare il testo completo della Sentenza n.33417/14 della Corte di Suprema Cassazione scarica l’allegato di seguito:

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