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CORTE DI CASSAZIONE: APPALTO E SUBAPPALTO, RESPONSABILITA’ IN CASO DI INFORTUNIO

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Il L., nell’eseguire lavori di impermeabilizzazione della copertura di un capannone, parte dei quali gli erano stati affidati in subappalto, era precipitato da un’altezza di circa 12 metri, passando attraverso un lucernario esistente nei pressi, riportando gravi lesioni.
Secondo l’accusa, condivisa dai giudici del merito, i due imputati, l’A. quale progettista dei lavori, coordinatore per la sicurezza e direttore dei lavori in corso per la costruzione di un capannone commissionato all’impresa edile “R.D.B.”, C.A., quale legale rappresentante della “I.” – alla quale la R.D.B. aveva appaltato i lavori di impermeabilizzazione e coibentazione del manufatto, parte dei quali dalla prima subappaltati alla ditta individuale facente capo al L. per colpa generica e specifica, quest’ultima costituita, secondo quanto risulta trascritto nel capo d’imputazione, dalla violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. b) e del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68 in cooperazione colposa tra loro, non avendo provveduto a munire e/o a vigilare affinché le aperture presenti sulla copertura, in particolare quella attraverso la quale era precipitato il L., fossero munite di parapetto e tavola ferma piede, avevano cagionato al lavoratore gravi lesioni.

I due condannati ricorrono in Cassazione: con Sentenza n. 8252 del 2 marzo 2011 la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, considera ambedue i ricorsi “infondati”.

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