CORSI PER RSPP E ASPP: LA SCADENZA E’ ENTRO IL PROSSIMO 14 FEBBRAIO 2008
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Dopo il 15 febbraio 2008 gli RSPP e ASPP che non sono in possesso dei requisiti formativi stabiliti nell’art. 8 bis del D.Lgs. 626/94 e dell’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 non potranno continuare ad esercitare legittimamente le loro funzioni.
Qualora il RSPP non sia in regola con i requisiti formativi, viene violato l’art. 4 del D.Lgs. 626/94, comma 4, che obbliga il datore di lavoro a designare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui all’art. 8, cioè in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previste dall’art. 8 bis e dal successivo Accordo Stato Regioni.
L’art. 89 del D.Lgs. 626/94 punisce il datore di lavoro con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 1.594,00 a € 4.131,00 per la specifica violazione in questione.
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