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CORSI DI AGGIORNAMENTO RSPP

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Il D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla Sicurezza e Igiene sui Luoghi di lavoro) prescrive che i lavoratori debbano essere adeguatamente Formati e Informati. Perché questo avvenga devono assistere a corsi di formazione e le loro competenze verificate al termine per garantire l’apprendimento dei concetti fondamentali.

E’ il caso, ad esempio, di chi svolge il ruolo di RSPP, ovvero il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Tutte le imprese, comprese quelle individuali, devono dotarsi di un RSPP interno o esterno. Il datore di lavoro può svolgere in proprio il ruolo di RSPP oppure nominare un suo dipendente o ancora nominare un RSPP esterno nei casi previsti dalla normativa.

L’RSPP deve possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/08:
– è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
– nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Come indicato nell’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome Trento e Bolzano e s.m.i. (G.U. n. 37 del 14/02/2006), i percorsi di formazione per la figura di RSPP sono strutturati i tre Moduli (A, B e C) .

Gli RSPP che hanno già effettuato tale formazione, devono provvedere al mantenimento dell’aggiornamento obbligatorio secondo uno schema di formazione continua quinquennale. Il monte ore complessivo di aggiornamenti, che può essere distribuito nell’arco di 5 anni, varia in base al ruolo e al macrosettore Ateco dell’azienda dove l’RSPP svolge il suo incarico:
– 40 ore per gli RSPP dei macrosettori di attività 1-2-6-8-9;
– 60 ore per gli RSPP dei macrosettori di attività 3-4-5-7;
– 100 ore per gli RSPP che ricoprono il ruolo sia nei macrosettori 1-2-6-8-9, sia 3-4-5-7.
Per tutti gli RSPP il mancato aggiornamento della formazione comporta la decadenza dell’incarico.

Si ricorda che attualmente non è ancora presente l’obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento da parte dei datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP.
L’atteso schema di Accordo Stato Regioni per la formazione dei datori di lavoro RSPP (ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e per i lavoratori (ai sensi dell’art. 37, comma 2, dello stesso decreto) non ha ricevuto infatti i pareri favorevoli della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome convocata il 27 luglio 2011. Tuttavia gli accordi non sono stati rigettati: la discussione sui pareri è solo rinviata.
Non appena disponibili si pubblicheranno i relativi aggiornamenti.

Sanzioni
Il mancato rispetto degli obblighi di formazione dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/08 s.m.i. espone il Datore di lavoro e il dirigente alle seguenti sanzioni:
1) Mancata designazione di un RSPP – sanzione penale prevista all’art. 55 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.: arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 6.400 euro;
2) Assenza di formazione/informazione/addestramento ai lavoratori – sanzione penale prevista all’art. 55 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.: arresto fino a 4 mesi o ammenda fino a 5.200 euro.

Al fine di consentire agli RSPP di adempiere agli obblighi di aggiornamento formativo previsti dalla normativa vigente, Vega Formazione, ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto dal 2003, organizza corsi di formazione validi come aggiornamento per RSPP. Visitate il sito www.vegaformazione.it per visualizzare i corsi in programma.

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