CORRETTIVO AL TESTO UNICO AMBIENTALE
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Il nuovo provvedimento, che entra in vigore il 13 febbraio 2008, reca modifiche al testo unico ambientale per quanto riguarda la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), Rifiuti e Acque Reflue.
Per quanto riguarda VIA e VAS, vengono riformulate le definizioni e gli ambiti di applicazione senza apportare sostanziali modifiche. Viene fissata a centocinquanta giorni la scadenza del termine per la conclusione del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale. Questo termine potrà essere prolungato di ulteriori sessanta giorni solo in caso di indagini di particolare complessità previa comunicazione al proponente.
Per quanto riguarda le acque viene riformulata la definizione di acque reflue industriali inquadrandole come qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.
Vengono ridefinite le acque reflue urbane come acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e proveniente da agglomerato.
Vengono proibiti, salvo autorizzazione e idonei trattamenti, gli scarichi in fognatura dei rifiuti domestici organici anche se triturati.
Per quanto riguarda i rifiuti viene mantenuto l’obbligo del MUD, allargando però l’esonero alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi in quantità inferiori ai 30kg o 30l al giorno, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
Il nuovo provvedimento prevede l’istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del MUD, da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per le categorie sopra citate con obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche.
Per quanto riguarda i registri di carico e scarico ritorna l’obbligo di numerazione e vidimazione con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata e vidimata.
I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri Iva di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall’articolo 39 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
Riguardo al trasporto dei rifiuti l’unica modifica è la scheda di accompagnamento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, la quale è sostituita dal formulario di identificazione previsto dal dlgs 152/06.
Le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 dell’articolo 193 del dlgs 152/06 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.
Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall’amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono.
L’esonero dall’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali rimane sostanzialmente invariata con una nuova limitazione riguardante le aziende che effettuano attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.
Entro il 30 giugno 2008, il Conai adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore.
Ai sensi del nuovo provvedimento, il combustibile da rifiuti (Cdr) e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-Q) sono classificati come rifiuto speciale.
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