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COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI: PRECISAZIONE RIGUARDO L’ELEZIONE DEL RLS

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La Commissione per gli Interpelli aveva già espresso delle indicazione in merito al quesito inoltrato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti sul Lavoro riguardante l’elezione del RLS nelle imprese con più di 15 lavoratori nell’interpello n. 20 del 2014 (vedi interpello), nello specifico in:
“aziende con più di 15 dipendenti è possibile nominare il Rappresentante dei Lavoratori fra i lavoratori non appartenenti alle Rappresentanze Sindacali Aziendali solo quando in azienda essa sia assente”.

Il 31-12-2014 vengo aggiunte dalla Commissione per gli Interpelli delle precisazioni in aggiunta all’interpello n. 20/2014, sottolineando che le Rappresentanze Sindacali alle quali il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in azienda deve appartenere, “non si esauriscono” in quelle citate dall’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori (associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale od associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva), e demandando la regolamentazione delle modalità di elezione alla contrattazione collettiva di riferimento. Inoltre, fermo restando quanto suddetto, l’eleggibilità del RLS direttamente fra i lavoratori dell’azienda è possibile laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda.

Si ricorda inoltre che l’RLS deve frequentare un corso di formazione e degli aggiornamenti periodici, per maggiori informazioni clicca nel link di seguito: Formazione per RLS.

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