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COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI: OBBLIGO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I VOLONTARI

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La Commissione per gli Interpelli pubblica l’Interpello n. 8 del 13 marzo 2014 avente per oggetto “risposta al quesito relativo all’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari”.

L’Interpello n. 8/2014 in materia di Sicurezza sul Lavoro fornisce risposta al quesito posto dalla Federazione Italiana Cronometristi.
Nello specifico l’interpellante ha avanzato istanza di interpello in relazione all’obbligatorietà della redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 da parte delle associazioni periferiche affiliate alla Federazione Italiana Cronometristi, non avente personale dipendente ma che si avvalgono dell’ausilio di volontari nei confronti dei quali può essere disposto un rimborso spese di importo annuo comunque di gran lunga inferiore a € 7.500,00.

Per rispondere al quesito, la Commissione Interpelli ricorda che l’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 definisce lavoratore la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di pubblico o provato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari […]”.

La Commissione Interpelli ritiene che “il regime applicabile, per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla Legge n. 398/1991 e all’art. 90 della Legge n. 289/2002, sia quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, per i quali l’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone l’applicazione dell’art. 21”.

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