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COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI: CHIARIMENTI SUL TERMINE “COLLABORA” PER IL MEDICO COMPETENTE

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La Commissione per gli Interpelli, con Interpello n. 5 del 13 marzo 2014, chiarisce l’interpretazione dell’articolo 25, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, rispondendo al quesito posto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO). In particolare, l’interpellante ha chiesto come debba intendersi il termine “collabora”.

Si ricorda che l’art. 25, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso […]”.

La Commissione per gli Interpelliritiene che l’obbligo di “collaborazione” vada inteso in maniera attiva; in sintesi il medico competente, prima di redigere il protocollo sanitario deve avere una conoscenza dei rischi presenti e quindi deve collaborare alla valutazione dei rischi.

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