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COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE 231

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Prima di procedere ad elaborare le attese “procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e nelle medie imprese” il Comitato n. 4 ha sottoposto alla Commissione Consultiva Permanente un documento che propone un confronto tra i requisiti richiesti dall’art. 30 e quelli richiesti dalle norme UNI INAIL e dalla BS OHSAS 18001:2007.
Il documento, dal titolo “Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. – Indicazioni per dare evidenza documentale dell’adozione di un sistema di controllo e di un sistema disciplinare,
per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL o al British Standard (BS) OHSAS 18001
“, è in attesa di pubblicazione ufficiale. Presentiamo di seguito un approfondimento sui contenuti delle bozze attualmente disponibili.

CONTENUTI DEL DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL COMITATO 4
Nel documento predisposto dal Comitato 4 e sottoposto alla Commissione Consultiva Permanente vengono definiti:
1 – i requisiti richiesti per un Modello di Organizzazione esimiente ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 231/01;
2 – i chiarimenti in merito al sistema di controllo del modello di organizzazione;
3 – le indicazioni specifiche per implementare un sistema disciplinare.

CORRISPONDENZA TRA ART. 30 E MODELLI BS OHSAS 18001 E UNI INAIL
Innanzitutto evidenziamo che nel documento, ed in particolare nella tabella di correlazione, non sono riportati gli ulteriori requisiti, richiesti dagli art. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 231/01 e non compresi nell’art. 30 del D. Lgs. 81/08, necessari ai fini dell’efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
In sintesi, dal confronto tra i requisiti richiesti dall’art. 30 e quelli previsti nella norma BS OHSAS 18001 e dalle Linee guida UNI-INAIL, riportati in una tabella presente nel documento, secondo il Comitato 4 emerge che l’unica parte non corrispondente è l’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Si evidenzia che con il termine “non corrispondente” si intende che il sistema disciplinare non è esplicitamente indicato dal modello UNI INAIL e dalla norma BS OHSAS 18001 come requisito di conformità allo standard, a differenza di quanto richiesto per garantire “l’efficacia esimente ex art. 30 del D. Lgs. 81/08”.

IL SISTEMA DI CONTROLLO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Il Comitato 4 evidenzia che “Qualora un’azienda si sia dotata di un modello organizzativo e di gestione conforme ai requisiti UNI-INAIL o BS OHSAS 18001, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 art. 30 DLgs 81/08 e s.m.i., attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l’effettività e la conformità del modello stesso: AUDITING e RIESAME DELLA DIREZIONE“. Di seguito precisa che “tali processi rappresentano un sistema di controllo con efficacia esimente solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell’Alta Direzione/Organo Dirigente (intesi come posizioni organizzative eventualmente sopra stanti il datore di lavoro, anche in presenza di Organismo di Vigilanza ex DLgs 231/01 e s.m.i.) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.

IL SISTEMA DISCIPLINARE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONE
Il documento evidenzia che il sistema disciplinare rappresenta l’unico requisito per cui non è rintracciabile una corrispondenza né nella norma BS OHSAS 18001, né nelle linee guida UNI INAIL. Inoltre, il Comitato 4 sottolinea che il sistema disciplinare dovrà essere definito e formalizzato con atto interno condiviso dall’Alta Direzione aziendale, dal Datore di Lavoro, e quindi diffuso a tutti i soggetti interessati.
Con “soggetti interessati” si intendono:
– Soci amministratori / Consiglieri di Amministrazione;
– datore di lavoro (art. 2 comma 1 lett. b D. Lgs. 81/08);
– dipendenti con qualifica di “dirigente” (art. 2 comma 1 lett. d D.Lgs 81/08) o di altri soggetti in posizione apicale;
– dipendenti con qualifica di “preposto” (art. 2 comma 1 lett. e DLgs 81/08 e s.m.i.);
– lavoratori (art. 2 comma 1 lett. b D. Lgs. 81/08 e s.m.i.);
– collaboratori esterni, fornitori e altri soggetti aventi relazioni d’affari con l’ente;
– Organismo di Vigilanza (ove istituito un modello ex D.Lgs. 231/01 e s.m.i.) e/o Auditor/Gruppo di audit.

Alleghiamo di seguito il documento elaborato dal Comitato 4 della Commissione Consultiva Permanente.

Documenti correlati

  • Commissione_consultiva_permanente_ comitato_4_modelli_organizzazione_per_approvazione.pdfAccedi per scaricare

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