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CIRCOLARE VVF SU REGOLA TECNICA ANTINCENDIO PER STRUTTURE SANITARIE

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La circolare n° 12580 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco introduce indirizzi applicativi su alcuni aggiornamenti introdotti dal D.M. 19 marzo 2015 recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”.

In riferimento al D.M. 19 marzo 2015, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco precisa con la presente circolare quanto segue:
– L’allegato III, che costituisce il nuovo allegato V del decreto 18 settembre 2002, detta le indicazioni specifiche sul sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio dell’intera struttura sanitaria o delle parti ancora da adeguare. Il sistema di gestione deve definire e attuare i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, per ciascuna delle fasi del programma di adeguamento, seguendo in modo dinamico l’intero processo. Inoltre anche per i progetti approvati dal Comando VVF competente che riguardano lavori di adeguamento di strutture sanitarie approvati in data antecedente all’entrata in vigore del decreto 18 settembre 2002, si dovrà procedere ad aggiornare il sistema di gestione della sicurezza per ogni fase di adeguamento e riconsiderare il numero di addetti antincendio, in base a quanto disposto dagli aggiornamenti introdotti dal D.M. 19 marzo 2015. Tali oneri sono individuati a carico del responsabile della struttura.

– Il titolare dell’attività deve individuare un responsabile tecnico della sicurezza, figura tecnica in possesso di formazione specifica riconducibile a quanto disposto dal decreto 5 agosto 2011.

– Il numero degli addetti antincendio deve essere rideterminato con il metodo riportato nel nuovo allegato V del decreto 18 settembre 2002. Tutti gli addetti antincendio dovranno frequentare il corso relativo ad attività a rischio elevato di cui al D.M. 10 marzo 1998 e conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 609/96. Gli addetti antincendio sono distinti in addetti di compartimento (assicurano il primo intervento immediato e possono svolgere altre funzioni sanitarie o non ) e squadra antincendio (si occupa dei controlli preventivi e dell’intervento in caso di incendio).

– La distribuzione dei gas medicali deve essere progettata, realizzata e gestita a regola d’arte, come riportato nei punti 17.3.2, 26.2.2 e 36.3.2 del D.M. 19 marzo 2015.

Infine si ricorda che il D.M. 19 marzo 2015 individua anche un percorso con scadenze ben definite per il completamento dei lavori di adeguamento antincendio delle strutture sanitarie, volto a garantire la continuità di esercizio di tali strutture. I termini sono definiti in relazione alla tipologia delle strutture da adeguare, suddivise in tre categorie:
A – strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1000 m2 (1a scadenza 24 ottobre 2015, 2a scadenza 24 ottobre 2018, 3a scadenza 24 ottobre 2021);
B – strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m2 (1a scadenza 24 aprile 2016, 2a scadenza 24 aprile 2019, 3a scadenza 24 aprile 2022);
C – strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto (1a scadenza 24 aprile 2016, 2a scadenza 24 aprile 2019, 3a scadenza 24 aprile 2022, 4° scadenza 24 aprile 2025).

In allegato è scaricabile il testo della circolare n° 12580 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco:

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