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CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO: CHIARIMENTI SUL D.I. 11 APRILE 2011

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Il Ministero del Lavoro ha risposto alle numerose richieste di chiarimenti in merito all’applicazione del D.I. 11 aprile 2011Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo“, in particolare in riferimento al personale incaricato di eseguire l’attività tecnica di verifica e ai titoli di studio ed esperienze professionali dei quali deve essere in possesso.

Con la circolare n. 22 del 29/7/15 il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni concernenti i criteri di idoneità dei verificatori dei soggetti abilitati per poter effettuare le verifiche di cui all’art. 71, comma 11, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (verifiche periodiche a determinate attrezzature di lavoro volte a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, come indicato nell’allegato VII del D. Lgs. 81/08). In particolare, nella suddetta circolare, vengono forniti chiarimenti in riferimento al personale incaricato di eseguire l’attività tecnica di verifica e in merito ai titoli di studio ed esperienze professionali dei quali deve essere in possesso.
L’esperienza può essere acquisita seguendo un’attività di addestramento come verificatore per ogni gruppo specifico di attrezzature (SP, SC e GVR), che deve essere riportata nel curriculum vitae, articolata nel seguente modo:
– affiancamento con verificatori abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di un “soggetto abilitato”, che assumono la funzione di tutor, con un rapporto massimo di 1 a 2. Per accertare l’affiancamento deve essere apposta la dicitura “Alla verifica ha assistito in affiancamento esclusivamente al fine didattico il sig. ……..” sul verbale di verifica di cui all’Allegato IV del D.I. 11 aprile 2011;
– effettuazione di attività di verifica di almeno due attrezzature, di diversa tipologia ma nell’ambito dello stesso gruppo, al mese. L’attività può svolgersi anche in un solo accesso al luogo in cui le stesse sono presenti;
– copia dei verbali di verifica deve essere consegnata al tecnico in affiancamento.

In allegato la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

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