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CHIARIMENTI SULLE NOVITA’ FISCALI DELLA FINANZIARIA 2008 SU RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO

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Indicazione costo della manodopera in fattura
Nel caso di prestazioni di servizi per il recupero del patrimonio edilizio si applicherà l’Iva agevolata del 10% fino al 31 dicembre 2010 senza l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera.
È invece necessario indicare il costo della manodopera in fattura per beneficiare della detrazione d’imposta del 36% delle spese riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio ed interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia operati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Detrazione spesa interventi risparmio energetico
Per la fruizione delle agevolazioni fiscali sulle spese sostenute nel 2007 per gli interventi agevolativi finalizzati al risparmio energetico, la detrazione del 55% deve essere ripartita necessariamente in tre rate annuali, in quanto la possibilità, prevista dalla finanziaria 2008, di rateizzare la detrazione per un periodo da 3 a 10 anni, a scelta del contribuente, ha efficacia dal 1° gennaio 2008 e non è suscettibile di una applicazione retroattiva.
L’obbligo di far redigere, a cura di un professionista abilitato, l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica per gli interventi di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali permane per quelli eseguiti nel periodo di imposta 2007. Questo obbligo è soppresso solo dal 1 gennaio 2008 (comma 348, lett. b), dell’articolo 1 della legge Finanziaria 2008) in quanto la disposizione non ha efficacia retroattiva.
L’Agenzia ha invece chiarito che l’efficacia retroattiva è stata espressamente attribuita alla nuova Tabella di valori energetici (trasmittanza – comma 23 dell’art. 1 legge Finanziaria 2008), che sostituisce, in quanto errata, la precedente tabella allegata alla legge Finanziaria 2007.

Regime dei contribuenti minimi
I soggetti che rientrano nel regime dei minimi, regolamentato dall’art. 1 comma 104 della Finanziaria 2008, potranno portare in deduzione l’intero importo pagato per spese di albergo e ristorante, normalmente riferibili alla sfera privata del contribuente, qualora la stretta inerenza delle stesse all’esercizio dell’attività sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi.

Reverse charge – Regime sanzionatorio

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio del reverse charge sono stati forniti chiarimenti sull’ambito temporale e sull’ambito oggettivo di applicazione del nuovo regime sanzionatorio e le modalità di regolarizzazione delle operazioni da parte del committente o del cessionario.
Importante il chiarimento fornito sull’ipotesi sanzionatoria nel caso in cui il fornitore (cedente o prestatore) addebita irregolarmente l’imposta in fattura omettendone il versamento (secondo periodo del nuovo comma 9-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo 471/97). In questo caso il cessionario o committente, per evitare l’applicazione della sanzione derivante dal comportamento fraudolento del fornitore, può regolarizzare l’operazione presentando all’Ufficio delle Entrate competente un documento integrativo in duplice copia, che riporti l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota e della relativa imposta, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione (da effettuare nei termini indicati dall’articolo 17, quinto comma, secondo periodo, del DPR n. 633 del 1972). Inoltre il cessionario o committente dovrà aver cura di:
– non esercitare la detrazione dell’imposta erroneamente addebitata in fattura dal cedente;
– annotare il documento emesso secondo le regole dell’inversione contabile, ossia nel registro delle fatture emesse di cui all’articolo 23 del DPR n. 633 del 1972 ed in quello degli acquisti di cui al successivo articolo 25;
– liquidare l’imposta nei modi ordinari ed effettuare il versamento dell’eventuale imposta a debito emergente dall’operazione al verificarsi di cause di indetraibilità oggettiva o soggettiva.

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