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CHIARIMENTI SULL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

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Il datore di lavoro non perde le agevolazioni contributive per l’apprendista se la Regione non offre una sufficiente offerta formativa. Lo spiega il ministero del Lavoro con la circolare 27 del 10 novembre 2008 in cui vengono affrontate diverse questioni che riguardano la gestione del rapporto di apprendistato professionalizzante.
Sulla scorta delle modifiche introdotte dall’articolo 23 del decreto legge 112/2008 e dei chiarimenti ministeriali, un’azienda ha sinteticamente le seguenti possibilità per avviare il rapporto di apprendistato:

– nelle Regioni in cui non è presente una regolamentazione regionale, è possibile avviare l’apprendistato professionalizzante sulla base di quanto appositamente stabilito dal contratto collettivo ai sensi dell’articolo 49, comma 5-bis o 5-ter del Dlgs 276/2003. In mancanza di regolamentazione contrattuale, è sempre ammesso il contratto di apprendistato stipulato ai sensi della legge 196/97;

– nelle Regioni in cui è presente una disciplina della formazione esterna del contratto di apprendistato professionalizzante, l’azienda può decidere di avviare il rapporto nel rispetto di tale regolamentazione (fermo restando le norme di competenza dei CCNL), oppure attivando il rapporto esclusivamente sulla base di quanto disposto dai contratti collettivi di qualsiasi livello ai sensi del nuovo comma 5-ter.
Dunque, per il legislatore, è il contratto collettivo il mezzo per far “decollare” l’apprendistato professionalizzante attribuendo a essi il compito (alternativo alle Regioni) di disciplinarne l’intera materia.

Un altro chiarimento contenuto nella circolare 27 riguarda i profili retributivi. Il ministero, rivendendo parzialmente la precedente posizione espressa con l’interpello 28/2007, ha precisato che «resta infatti aperta, in virtù del principio di gradualità stabilito dall’articolo 13, comma 1 della legge 25/55, la possibilità di combinare il sistema della percentualizzazione con il livello di sottoinquadramento garantito dall’articolo 53, comma 1 del decreto legislativo 276/03. Questo livello potrà essere utilizzato sia come “tetto”, o livello finale, sia come “soglia”, o livello iniziale, della progressione percentuale.
Per effetto dell’eliminazione della durata minima di due anni disposta dal decreto legge 112/2008 la circolare fa presente che non sussistono più vincoli giuridici a una trasformazione «in qualunque tempo» del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto, ad esempio, è possibile avviare un contratto di apprendistato di durata complessiva di tre anni e dopo un anno procedere alla trasformazione. L’azienda in questo caso ha diritto ai benefici contributivi per la durata del rapporto e ancora per un anno a partire dalla data di trasformazione. Il ministero, tuttavia, fa sapere che il personale ispettivo vigilerà su eventuali condotte fraudolente che ipoteticamente si potrebbero configurare quando prima della trasformazione anticipata non sia stata effettuata alcuna attività formativa formale.
La circolare 27/2008 fa presente che le norme della legge 25/1955 – se compatibili con il nuovo quadro giuridico dell’apprendistato professionalizzante – continuano a rimanere in vigore. E in particolare anche la norma che dispone il cumulo dei periodi svolti con diversi contratti purché interrotti da un periodo non superiore all’anno (articolo 8); è ciò indipendentemente dal fatto che essi siano stati avviati con la “vecchia” o “nuova” disciplina.
Infine, viene chiarito che il contratto di apprendistato può essere avviato anche nell’ambito di società consortili che durano un periodo inferire a quanto stabilito dal contratto per la qualificazione dell’apprendista.

Queste le principali novità:

Formazione esternalizzata
Per acquisire competenze tecnico/professionali di carattere trasversale tramite attività formative esterne all’azienda, purché sia questa a dirigerne lo svolgimento e senza implicare finanziamenti pubblici.

Contenuti della formazione
Stabiliti integralmente dalla contrattazione collettiva, o dagli enti bilaterali, per quanto riguarda contenuti e forme, senza che rilevino i requisiti a cui si deve espressamente attenere la regolamentazione regionale.

Semplificazione degli adempimenti
Oltre all’accentramento delle comunicazioni di assunzione nel caso di formazione aziendale, sono stati abrogati:
-l’obbligo di visita medica preassuntiva,
-le comunicazioni del datore di lavoro ai servizi dell’impiego entro 30 gg.
-comunicazione entro 10 gg. delle qualifiche raggiunte.

Alta formazione
Viene rilanciato l’apprendistato per il conseguimento del diploma e per i percorsi di alta formazione, anche per chi svolge dottorati in ricerca. In assenza di norme regionali può essere avviato sulla base di convenzioni tra i singoli datori di lavoro e gli istituti formativi.

Responsabilità del datore
Per il Lavoro, nel caso in cui non venga erogata dalla Ragione la formazione esterna, se l’azienda non prevede quella interna, trova applicazione una scusante per il datore di lavoro, con esclusione del disconoscimento dei contratti.

Trasformazione e cumulo dei rapporti
È possibile trasformare in ogni tempo i rapporti di apprendistato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, man tendendo per un anno le agevolazioni contributive. È ammesso anche il cumulo tra periodi svolti presso più datori di lavoro.

Stagionalità e compensi per quota
Sulla flessibilità del nuovo apprendistato la circolare 27/2008 del Lavoro ammette l’uso anche per cicli stagionali e la possibilità di retribuire il dipendente combinando il sistema delle percentualizzazioni con i livelli di legge di sottoinquadramento.

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