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CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA PER L’EMISSIONE DEL DURC

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La Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 15 dicembre 2008 ha lo scopo di fornire ulteriori chiarimenti legati sia alle procedure amministrative per la concessione dei benefici di carattere contributivo, sia agli adempimenti che sono posti a carico dei datori di lavoro.
Il primo punto è che per la concessione dei benefici contributivi viene richiesto il rispetto dei contratti collettivi e come previsto dalla legge il possesso del Durc. Possesso che non può essere soggetto ad autocertificazione, ma che deve essere verificato. In questo senso, la circolare specifica che la richiesta di un beneficio di carattere contributivo equivale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio del Durc.
All’autocertificazione, secondo il modello predisposto dal Ministero, è invece affidata la inesistenza di pendenze amministrative e giurisdizionali a carico dell’impresa. Requisito fondamentale per la richiesta del Durc. Tale autocertificazione deve essere inviata con raccomandata entro il 30 aprile 2009.

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