CHIARIMENTI SULLA FIGURA DEL RSPP INTERNO
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La Confcommercio ha avanzato alla Commissione per gli Interpelli la seguente istanza:
“in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all’interno dell’azienda – nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 – il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o se possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge”.
Al quesito posto la Commissione per gli interpelli risponde che il Decreto Fare affida al datore di Lavoro l’obbligo di organizzare il Sistema di Prevenzione e Protezione prioritariamente all’interno.
Ma si ritiene che “il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando – a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.81/2008 – egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell’azienda”.
Poi, sarà cura del Datore di Lavoro rendere compatibili le diverse tipologie di rapporti di lavoro per garantire il completo svolgimento del compiti che un RSPP è chiamato a svolgere, in quanto deve avere una conoscenza approfondita dell’Azienda, conoscenza che solo una persona inserita nell’organizzazione Aziendale può avere.
In conclusione interno non è un sinonimo di dipendente, bensì ci si riferisce ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata in Azienda e che assolva a tutti i compiti di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Documenti correlati
- Interpello-N.24-2014-RSPP-INTERNO.pdfAccedi per scaricare
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