CHIARIMENTI SULLA ELEZIONE/DESIGNAZIONE DEL RLS
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In base all’art. 47 del D. Lgs. 81/2008, in tutte le aziende o unità produttive, i lavoratori hanno il diritto di eleggere o designare uno o più Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Sul Datore di Lavoro pertanto non ricade alcun obbligo di individuare tale figura, bensì egli dovrà informare i lavoratori in merito ai loro diritti di eleggere/designare un RLS e sarà obbligato a provvedere alla formazione iniziale e di aggiornamento periodico prevista nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 per questa specifica figura.
Qualora i lavoratori non procedano all’elezione/designazione del RLS interno all’azienda, le funzioni di tale figura saranno esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST). Quest’ultimo, individuato in ambito territoriale o di comparto, è investito delle stesse attribuzioni che vengono riconosciute al RLS. In particolare deve essere consultato in merito alla valutazione dei rischi e ne riceve la documentazione attinente, partecipa alla riunione periodica ex art. 35 del D. Lgs. 81/08, può visitare i luoghi di lavoro e partecipare alle verifiche ispettive.
Tutte le aziende prive di RLS interno parteciperanno al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa costituito presso l’INAIL con una quota pari a due ore lavorative annue per ciascun lavoratore impiegato. Quindi a tali aziende, l’organismo paritetico locale o il Fondo provvederà a comunicare all’azienda il nominativo del RLST attribuito.
Nelle aziende in cui invece era presente al 31/12/2008 uno (o più) RLS interno, il Datore di Lavoro è obbligato a comunicarne il nominativo all’INAIL entro il 16/08/09; per gli anni seguenti la scadenza per effettuare la comunicazione del RLS in carica è fissata al 31 marzo dell’anno successivo (si consulti a proposito la circolare Inail n. 11 del 12/3/2009 disponibile nel sito www.inail.it che ha fissato delle modalità per l’effettuazione di tale comunicazione).
Si ricorda che la mancata comunicazione dei nominativi del RLS interno comporta una sanzione amministrativa pari a 500 €.
Per adempiere agli obblighi formativi del RLS Vega Engineering ha organizzato specifici corsi di formazione. Per accedere al calendario, clicca qui.
A cura degli ingg. Federico Maritan e Pier Luigi Dalla Pozza
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Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
di VEGA Engineering
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