fbpx Skip to content

CHIARIMENTI DAL MINISTERO SUI CONTENUTI E LE MODALITA’ PER IL RILASCIO DEL D.U.R.C.

25287

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

Soggetti obbligati
Sono tenute a possedere il D.U.R.C. le imprese di qualsiasi settore per accedere ai benefici normativi e contributivi nonché per accedere a benefici e sovvenzioni comunitarie per la “realizzazione di investimenti”.
Si conferma inoltre che il D.U.R.C. rientra tra la documentazione necessaria per l’assegnazione di appalti pubblici o per la conferma del titolo abilitativo (permesso di costruire o D.I.A.) necessario per l’esecuzione di appalti nel settore privato.
A modifica di precedenti indicazioni il Ministero del Lavoro segnala che sono tenuti a richiedere il D.U.R.C. anche i lavoratori autonomi, anche se privi di dipendenti,nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche nonché nell’ambito degli appalti privati.
Questo poiché , da una più attenta lettura dell’art.3 comma 8 del D.Lgs. 494/96, le verifiche imposte ai committenti devono riguardare la regolarità non solo delle imprese esecutrici ma anche dei lavoratori autonomi.
Ai fini del rilascio del D.U.R.C. rileverà pertanto anche la posizione di regolarità contributiva del titolare dell’impresa con dipendenti ovvero del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto alle gestioni previdenziali speciali.

Soggetti tenuti al rilascio del D.U.R.C.
Abilitati al rilascio del D.U.R.C. sono, oltre INPS ed INAIL, anche gli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria previa stipula di apposita convenzione con INPS ed INAIL.
Nelle more di detta convenzione gli istituti diversi da INPS ed INAIL continueranno a rilasciare le certificazioni di regolarità contributiva secondo la prassi finora seguita.
Per quanto concerne le Casse Edili, anch’esse abilitate al rilascio del D.U.R.C. per le aziende del settore ai sensi della vigente disciplina in materia di appalti pubblici e privati,il Ministero del Lavoro ribadisce che sono legittimate al rilascio solo le Casse Edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; questo anche perché solo per dette Casse Edili può essere verificato il rispetto del c.d. principio di reciprocità, in forza del quale i versamenti contributivi contrattuali effettuati presso la singola Cassa sono riconosciuti dall’altra Cassa ai fini della ricostruzione della posizione unitaria del lavoratore.
Infine si ricorda che il D.U.R.C. potrà essere rilasciato, in via sperimentale ,anche da Enti bilaterali diversi dalle Casse Edili, in virtù di apposita convenzione con gli istituti previdenziali approvata dal Ministero del Lavoro.
In questo caso,diversamente da quanto avviene per le Casse Edili, la certificazione di regolarità contributiva non potrà che concernere la correttezza dei versamenti nei confronti di INPS ed INAIL o degli altri istituti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

Emissione del D.U.R.C.
Il D.U.R.C. deve essere emesso entro il termine massimo di 30 giorni dal momento della richiesta. Tale termine rimane sospeso,nell’ambito del termine dei 30 giorni, nelle ipotesi del c.d. “preavviso di accertamento negativo” sino a 15 giorni dalla comunicazione dell’irregolarità , durante i quali l’interessato può regolarizzare la propria posizione. Tale meccanismo di sospensione non opera nelle ipotesi di “franchigia”, laddove il D.U.R,C. regolare può essere emesso in presenza di omissioni contributive di modesta entità.
Il D.U.R.C. sarà rilasciato solo una volta che tutti gli Enti, compresa la Cassa Edile avranno inserito in procedura l’esito della loro istruttoria e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rilascio, al “netto” di eventuali sospensioni dell’istruttoria.
Nel caso in cui decorra il termine di 30 giorni senza che gli Istituti previdenziali si siano pronunciati scatta il c.d. “silenzio -assenso”. Se uno o entrambi gli istituti previdenziali non si sono pronunciati in tempo utile il responsabile del procedimento della Cassa Edile dovrà emettere il D.U.R.C. entro 30 giorni anche sulla base della verifica di regolarità effettuata da uno solo degli Enti.
Il D.U.R.C. stampato in duplice originale (uno per il richiedente e uno da tenere agli atti) sarà trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale ovvero la posta elettronica certificata per gli Enti che hanno già attivato tale modalità.

Validità del D.U.R.C.
Sono previste due diverse tempistiche. Il D.U.R.C. utilizzato nell’ambito degli appalti pubblici e ai fini dell’erogazione di benefici ha una validità mensile, mentre ai fini degli appalti di edilizia privata ha validità trimestrale. Questo poiché negli appalti pubblici il D.U.R.C. è richiesto non solo in sede di affidamento dei lavori, ma anche in fasi successive dell’appalto, relative al pagamento dei SAL o del saldo finale dei lavori, mentre negli appalti privati è richiesto dal committente solo prima dell’inizio dei lavori. Quanto ai benefici poiché questi sono normalmente erogati con cadenza mensile e la regolarità contributiva viene normalmente verificata dagli istituti con cadenza mensile, il D.U.R.C. ha un’efficacia probatoria di norma non superiore ad 1 mese. La verifica della regolarità contribuiva nei confronti di Enti diversi dall’INPS potrà peraltro avvenire anche con cadenza superiore al mese e quindi per periodi superiori al mese.

Benefici normativi e contributi per i quali è richiesto il D.U.R.C.
Per il Ministero del Lavoro i benefici contributivi vanno individuati negli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo. Tale deroga non costituisce peraltro agevolazione nel caso in cui lo sgravio costituisca la “regola” per un determinato settore o categoria di lavoratori. Non rientrano pertanto nel concetto di “benefici” condizionati al possesso del D.U.R.C. i regimi di “sottocontribuzione” che caratterizzano interi settori (agricoltura,navigazione marittima etc.) , territori (zone montane, zone a declino industriale etc.) o specifiche tipologie contrattuali (apprendistato),ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell’onere economico -patrimoniale costituiscono l’ipotesi ordinaria. Ne deriva che in tali ambiti nei quali opera un regime generale di sottocontribuzione si potranno considerare “benefici”, condizionati al possesso del D.U.R.C., solo quelle ulteriori agevolazioni contributive non generalizzate a tutti gli operatori di detto settore ma legate a specifici presupposti e condizioni poste in essere solo da taluni di essi.
Sulla base di tali considerazioni la nota ministeriale individua, sia pure a titolo esemplificativo e non esaustivo, con apposita tabella (che trasmettiamo in allegato) la categoria dei “benefici” per la cui fruizione si richiede il possesso del D.U.R.C.
Quanto ai benefici “normativi” essi si identificano nelle agevolazioni diverse da quelle previdenziali, ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale. Per il Ministero rientrano quindi in tale nozione le agevolazioni fiscali nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro (ad es. cuneo fiscale, credito d’imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settoriali determinati).

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679