CERTIFICATI VERDI: APPROVATE LE PROCEDURE PER QUALIFICARE GLI IMPIANTI
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È stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 della Gazzetta Ufficiale n. 16 il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007 recante l’approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi.
Attraverso il Decreto, che fa riferimento anche alla Legge Finanziaria 2007, vengono approvate le procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni in materia di fonti rinnovabili assegnate al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.a.) dal Decreto Interministeriale 24 ottobre 2005, dal Decreto Legislativo n. 79/1999, dal Decreto Legislativo n. 387/2003 e dai connessi provvedimenti attuativi, trasmesso al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. AD/P2007000096 del 21 giugno 2007.
All’interno del Decreto viene effettuata innanzitutto la classificazione degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili che possono richiedere la qualificazione IAFR, partendo dalla loro definizione come previsto dall’art. 2 della Direttiva 2001/77 della Comunità Europea, ossia: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).In particolare, gli impianti che possono richiedere la qualificazione IAFR sono quelli entrati in esercizio a partire dal 1 aprile 1999, a seguito delle seguenti categorie di intervento:
B. Rifacimento;
BP. Rifacimento parziale di impianti idroelettrici e geotermoelettrici;
C. Riattivazione;
D. Nuova costruzione, inclusi gli impianti ibridi entrati in esercizio successivamente all’1 aprile 1999;
E. Impianti termoelettrici che operano come centrali ibride: impianti termoelettrici entrati in esercizio anche prima dell’1 aprile 1999 che operino come centrali ibride successivamente a tale data.
Per quanto concerne le modalità di richiesta del riconoscimento della qualificazione per il proprio impianto, il produttore deve presentare al GSE apposita domanda completa di tutta le documentazione prevista.
Alla domanda deve essere inclusa la scheda tecnica e la documentazione relativa alla categoria di intervento effettuato, i cui fac-simile sono riportati nell’Allegato 1 della procedura stabilita dal decreto 21 dicembre 2007.
Ottenuta la qualifica, il produttore potrà richiedere i Certificati Verdi per il periodo previsto dallabnormativa vigente e a partire dalla data di inizio di esercizio commerciale.
Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla richiesta di qualificazione, gli impianti vengono suddivisi in due categorie:
– impianti di cui alle categorie A, B, BP, C, D, ed E in esercizio alla data di presentazione della domanda;
– impianti di cui alle categorie A, B, BP, C, D, ed E in progetto alla data di presentazione della domanda, che seguono il regime autorizzativo:
– previgente al D.Lgs. 3872003;
– previsto dal D.Lgs. 387/2003
Per quanto concerne la prima categoria, la documentazione prevista è composta da:
– Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell’impianto e dell’intervento effettuato, contenente almeno:
– la descrizione dell’impianto nel suo complesso e dell’intervento effettuato;
– i dati tecnici e le valutazioni quantitative (fonte rinnovabile utilizzata, tipologie e sub-tipologia, potenza totale nominale,…)
– la corografia;
-la planimetria generale;
– lo schema funzionale dell’impianto;
– lo schema elettrico unifilare per l’identificazione dei contatori UTF della misura dell’energia prodotta
– Denuncia UTF di apertura dell’officina elettrica;
– Documentazione autorizzativa, composta da:
– per gli impianti idroelettrici: permesso di costruire e concessione d’uso per scopi idroelettrici delle acque;
– per gli impianti eolici e solari: permesso di costruire;
– per gli impianti termoelettrici e geotermoelettrici: permesso di costruire e autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della centrale;
– per gli impianti a biogas: permesso di costruire e autorizzazione all’esercizio della centrale.
Per quanto concerne la seconda categoria, la documentazione prevista è composta da:
– Relazione Tecnica di Riconoscimento (RTR) dell’impianto e dell’intervento effettuato;
– Progetto definitivo dell’intervento;
– Documentazione autorizzativa.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito internet del Gestore dei Servizi Elettrici, www.grtn.it
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