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CASSAZIONE: TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI CANTIERI

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Il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” riporta all’art. 4 i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti e non come rifiuti.

TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI: COSA DICE LA CASSAZIONE?
A tal proposito è intervenuta una recente sentenza della Corte di Cassazione penale n. 4781 del 2021 che ha chiarito quanto segue: “la previsione contenuta nell’art. 4 d.P.R. 120/2017 – secondo cui, per poter essere considerate sottoprodotti, le terre e rocce da scavo devono, tra l’altro, essere gestite in modo «conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della dichiarazione di cui all’art. 21» – non è stata ex novo illegittimamente introdotta in assenza di delega, ma era già contenuta nella previgente disciplina (cfr. artt. 4 e 5 d.m. 161/2012), emanata in aderenza alla normativa di matrice eurounitaria. Attuando le indicazioni contenute nella legge delega, il d.P.R. 120/2017 ha semmai semplificato gli adempimenti, posto che, con riguardo ai cantieri di piccole dimensioni, l’art. 21, primo comma consente allo stesso produttore di materiali, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da trasmettersi, anche solo in via telematica, alla competente ARPA, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori scavo, di accertare la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 4 ed il secondo comma del medesimo art. 21 prevede che «la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f».”

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