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CASSAZIONE: RILEVABILITÀ DEL RISCHIO E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

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La Cassazione Penale tratta nella sentenza n. 18677 del 30/04/2018 il tema della rilevabilità del rischio di crollo di un solaio, al quale erano state apportate delle varianti in corso d’opera, da parte del Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice.

IL FATTO
In data 2 luglio 2008, G.G. e G.D., dipendenti della società M.V. e impegnati nella realizzazione della soletta collaborante di completamento del solaio prefabbricato del secondo piano di un capannone in costruzione presso la B., sono precipitati a causa del cedimento dei tegoli su cui poggiavano le lastre prefabbricate e del conseguente crollo del solaio del secondo piano su cui si trovavano: il primo è deceduto ed il secondo ha riportato gravi lesioni.
I lavori in oggetto s’inserivano nell’ambito della realizzazione di un capannone prefabbricato la cui progettazione ed esecuzione era stata commissionata dalla B. alla B.F., che, a sua volta, ne aveva appaltato il montaggio alla C.S.M., mentre la realizzazione della pavimentazione era stata appaltata dalla B. alla società M.V.. La soletta collaborante, nel progetto originario doveva essere continua, mentre era stata realizzata un’apertura per il passaggio di tubi e cavi, inoltre erano state tagliate le ali dei tegoli di appoggio delle lastre prefabbricate. Il crollo del solaio è stato determinato dal cedimento delle ali dei tegoli che non avevano sopportato il peso della lastra, delle persone e della gettata di calcestruzzo e che avrebbero dovuto essere previamente messe in sicurezza con operazioni di puntellamento.
La Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Bari, ha dichiarato M.V., in qualità di titolare della società a cui era stata appaltata la realizzazione della pavimentazione del capannone e conseguentemente datore di lavoro di G.G. e G.D., colpevole del reato di cui agli artt. 589 (Omicidio colposo), secondo e terzo comma, e 590 (Lesioni personali colpose), secondo e terzo comma, cod. pen. per avere cagionato, omettendo di accertare la sicurezza dell’ambiente di lavoro, la morte di G.G. e le lesioni gravi di G.D., e lo ha condannato alla pena sospesa di mesi 6 e giorni 15 di reclusione, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

IL RICORSO
Nel ricorso alla Cassazione Penale, M.V. ha denunciato l’inosservanza o erronea applicazione o violazione dell’art. 40 cod. pen. (Rapporto di causalità) in relazione al D. Lgs. n. 81/2008, nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, dovuta ed evidente travisamento di fatti decisivi in relazione alla normativa speciale in tema di salute e sicurezza sul lavoro, atteso che il rischio di crollo strutturale del solaio non era contemplato nel piano di sicurezza e coordinamento, né avrebbe potuto essere rilevato dal ricorrente, privo delle specifiche competenze, essendo stato determinato l’indebolimento ed il crollo della struttura dalla variante progettuale in corso d’opera, avente ad oggetto l’apertura di un varco sul pavimento per il passaggio di cavi e tubi, e potendo, pertanto, essere nota solo al progettista, che aveva l’obbligo di calcolare gli effetti di detta variante, come confermato, peraltro, dalla circostanza che neppure l’Ispettorato del Lavoro aveva elevato alcuna contestazione al ricorrente.

LA CORTE DI CASSAZIONE RISPONDE
Per quanto concerne i motivi del ricorso, la Corte di Cassazione stabilisce che la reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado si fonda su una diversa valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di secondo grado.
La motivazione del giudice della Corte di Appello di Bari in riferimento alla “immediata rilevabilità della situazione di pericolo e della conseguenza insicurezza dei luoghi di lavoro“, su cui si fonda l’obbligo del datore di lavoro di intervenire e la conseguente rilevanza penale della sua condotta omissiva, risulta meramente apparente, riducendosi al mero rinvio alle dichiarazioni del teste, da cui non si evince alcunché circa la visibilità immediata del pericolo di crollo del solaio, a prescindere dalla necessità di calcoli o operazioni similari e, dunque, dalla titolarità di particolari competenze.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata nei confronti di M.V. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio.

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