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CASSAZIONE: REATI AMBIENTALI E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

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Con la recente Sentenza n. 21034 del 30 maggio 2022, di cui riportiamo il testo in allegato alla presente news, la III Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accertato la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di un’azienda che, commettendo un reato ambientale, si è liberata delle proprie acque reflue contenenti sostanze pericolose disperdendole nell’ambiente.

In particolare, la difesa aveva lamentato la mancanza di motivazione a proposito dell’interesse dell’ente rispetto alla condotta addebitata all’imputato, in quanto al riguardo il Tribunale si era limitato ad affermare che l’apertura e il mantenimento dello scarico avevano consentito all’azienda di recapitare i propri reflui senza la necessità di raccoglierli e smaltirli secondo la normativa italiana, omettendo di considerare la occasionalità dell’evento, essendosi verificato un unico episodio di sversamento (nel maggio 2017), e anche l’assenza di vantaggio economico per l’ente, al quale non poteva quindi essere contestata l’assenza di un sistema preventivo volto a evitare un fenomeno del tutto occasionale.

LA RISPOSTA DELLA CASSAZIONE

Secondo la Cassazione, il Tribunale, dopo aver dato atto della esistenza di tutti i presupposti richiesti per poter ritenere configurabile la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D. lgs. 231/2001, e cioè:

  1. la sussistenza del reato di cui all’art. 137, commi 1 e 2, D. Lgs. 152/06, la qualifica soggettiva dell’autore del reato (nel caso in specie, l’amministratore dell’azienda)
  2. la mancata dimostrazione della adozione di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati di cui al D. lgs. 231/2001

ha anche affermato che questi aveva certamente agito nell’interesse della società che amministrava, in quanto l’apertura e il mantenimento dello scarico oggetto della contestazione aveva consentito all’ente di recapitare i propri reflui senza necessità di raccoglierli e smaltirli secondo la disciplina vigente.

Si tratta di motivazione idonea e corretta, in quanto l’interesse e il vantaggio per l’ente, che devono essere verificati in concreto, nel senso che la società deve ricevere una effettiva e potenziale utilità, ancorché di natura economica, dalla commissione del reato, sono valutabili anche in termini di risparmio di costi, tanto che si deve ritenere posta nell’interesse dell’ente, e dunque fonte di responsabilità amministrativa, anche quella condotta che, come nel caso in esame, attui le scelte organizzative o gestionali dell’ente da considerare inadeguate, con la conseguenza che la condotta, anche se non implica direttamente o indirettamente un risparmio di spesa, se è coerente con la politica imprenditoriale di cui tali scelte sono espressione e alla cui attuazione contribuisce, è da considerare realizzata nell’interesse dell’ente.

Ma cos’è un reato ambientale e perché può determinare una sanzione all’ente ai sensi del D. Lgs. 231/01? Vediamo di seguito un breve approfondimento…

CHE COS’È UN REATO AMBIENTALE?

Il reato ambientale si configura quando viene accertata una condotta commissiva o omissiva che violi la normativa dell’UE in materia di ambiente e causa gravi danni o rischi all’ambiente stesso o alla salute umana.

I reati ambientali più noti e diffusi sono:

  • trasporto o scarico illegale di rifiuti
  • emissione o scarico illegale di sostanze nell’aria, acqua o suolo
  • commercio illegale di sostanze che riducono lo strato di ozono

La normativa europea in materia di tutela dell’ambiente in Italia è stata recepita dal D. Lgs. 152/06 (Testo Unico dell’Ambiente).

Il caso di cui alla sentenza, ovvero scarico di acque reflue contenenti alcune sostanze pericolose in assenza della prescritta autorizzazione, costituisce reato ambientale punito a norma dell’art. 137 del D. Lgs.152/06.

I REATI AMBIENTALI RIENTRANO TRA QUELLI ELENCATI NEL D. LGS. 231/2001 SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA?

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n.121/2011, del 16 agosto 2011, i reati ambientali sono annoverati fra quelli oggetto del D. Lgs n. 231/2001 che determinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Ricordiamo inoltre che, a norma dell’art. 5 del D. Lgs. 231/2001, può essere accertata una responsabilità amministrativa in capo alla società qualora soggetti apicali o persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza abbiano commesso reati previsti e puniti dal medesimo decreto legislativo nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

Nel caso di cui alla sentenza, l’azienda, aprendo e mantenendo uno scarico, si è liberata dei propri reflui senza provvedere alla necessaria raccolta e smaltimento, conseguendo in tal modo un vantaggio derivante da un risparmio di costi.

L’illecito commesso, oltre a determinare una responsabilità amministrativa in capo all’azienda che ne ha tratto un vantaggio, produce anche una responsabilità penale a carico del reo.

L’ENTE PUÒ EVITARE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA E LA RELATIVA RESPONSABILITÀ?

Sì, qualora l’ente abbia efficacemente adottato, prima della commissione del reato, un Modello Organizzativo che sia idoneo a prevenire la commissione di tali reati. Il Modello Organizzativo deve essere sorvegliato da un Organismo di Vigilanza (OdV).

CHE COS’È L’ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)?

È una componente essenziale del Modello Organizzativo, può essere monocratico o collegiale, con componenti interni e/o esterni.

I principali caratterizzanti l’Organismo di Vigilanza (OdV) devono essere l’autonomia, l’indipendenza, la professionalità e la continuità d’azione.

Per gli enti di piccole dimensioni, il D. Lgs. 231/2001 prevede che l’Organismo di Vigilanza (OdV) possa coincidere direttamente con l’organo amministrativo.

Le attività svolte dall’ Organismo di Vigilanza (OdV) non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. Tuttavia l’organo dirigenziale svolge un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo intervento.

L’ Organismo di Vigilanza (OdV) deve avere libero accesso a tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione necessaria per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto

L’ Organismo di Vigilanza (OdV) può avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell’ausilio di tutte le strutture della Società o di consulenti esterni.

PER APPROFONDIRE…

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Riportiamo in allegato il testo della Sentenza n. 21034 del 30 maggio 2022, III Sezione Penale della Corte di Cassazione.

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  • Sentenza n. 21034 del 30 maggio 2022, III Sezione Penale della Corte di Cassazione.Accedi per scaricare

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