CASSAZIONE PENALE: MORTE PER FOLGORAZIONE E ASSENZA CSP
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IL FATTO
La Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, sentenza appellata dai tre imputati, il Committente, l’ amministratore impresa affidataria e il Datore di Lavoro della ditta esecutrice, i quali erano stati riconosciuti, all’esito del dibattimento di primo grado, tutti responsabili di avere cagionato, sia per colpa generica che con violazione della disciplina antinfortunistica, con condotte colpose indipendenti ex art. 113 cod. pen., la morte per folgorazione dell’operaio A.C., ha rideterminato, riducendola, la pena nei confronti di tutti gli imputati.
Dalla ricostruzione dei fatti, A.C. si trova con altri due operai, all’interno di un’area recintata di proprietà della ditta Committente. Durante le attività lavorative di scarico e posizionamento a terra dei componenti di una gru a torre di proprietà dell’impresa affidataria, “con ogni verosimiglianza, nell’accompagnare da terra il carico con una mano appoggiata all’elemento metallico della gru agganciato, tramite catene, ad un’autogru che veniva movimentata dal collega, veniva in contatto con un conduttore in tensione ivi presente e decedeva sul colpo per folgorazione causata dalla corrente elettrica.”
Al Committente è stata contestata la non identificazione dell’area di lavoro come un cantiere temporaneo e mobile, quindi l’omissione dell’art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, nomina del “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione”, che avrebbe dovuto eseguire l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento specifico all’area e all’organizzazione del cantiere e redigere ai sensi dell’art. 91, comma 1 lett. a), un Piano di Sicurezza e Coordinamento.
All’amministratore dell’impresa affidataria è stata contestata la violazione dell’art. 97, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 81 del 2008, di operare la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi.
Al Datore di Lavoro della ditta esecutrice per avere, in violazione dell’art. 96, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 81 del 2008, in relazione all’art. 83, comma 1, dello stesso, omesso di prevedere nel Piano Operativo per la Sicurezza (acronimo: P.O.S.) misure preventive e protettive specifiche in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni in cantiere temporaneo e mobile per l’ipotesi di situazioni che espongano gli operatori a rischio elettrico per la presenza di conduttori di tensione.
IL RICORSO
Tutti gli imputati hanno fatto ricorso in Cassazione tramite i propri difensori avanzando diverse motivazioni.
Il Committente, in particolare, lamenta una erronea applicazione degli artt. 90, comma 3, e 91, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2008 in quanto l’obbligo della nomina del coordinatore è legata al fatto che in cantiere vi fosse la presenza di più imprese e che la fase di progettazione, delle opere, fosse conclusa, e che nel caso specifico per la realizzazione dell’opera era prevista una sola impresa affidataria e che l’area dove doveva essere installato il cantiere al momento dell’evento era adibita a deposito di materiali.
Con riferimento alla nomina del Coordinatore della Sicurezza non sarebbe potuta essere fatta in quanto la pratica amministrativa della licenza edilizia non era ancora stata rilasciata e che la nomina e la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento sarebbe stata fatta in un momento successivo.
Inoltre è emerso che gli operai erano al corrente della presenza della linea elettrica fin dalla sera prima, quindi il Committente osserva che l’infortunio si sarebbe comunque verificato.
LA CORTE DI CASSAZIONE RISPONDE
La Corte di Cassazione Sez. 4, 03 ottobre 2018, n. 43840 ha rigettato tutti i ricorsi ritenendoli infondati.
In particolare, al ricorso presentato dal Committente la stessa ha fatto presente che nel cantiere era stata accertata la presenza di più imprese in quanto nello stesso oltre alla ditta appaltatrice operava anche l’impresa incaricata del montaggio della gru alle dipendenze della quale lavorava proprio la vittima; “…si prende atto che l’art. 90, comma 3, del d. lgs. n. 81 del 2008 recita: «Nei cantieri in cui é prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione».
Il ricorso, nell’affermare (p. 3) che la sentenza individua solo P. come committente e S.S. come appaltatore, in realtà, non si confronta con la decisione impugnata, secondo cui vi era anche la compresenza della …X… di V.P. e della …X… E.C. s.r.l., il cui dipendente è deceduto”.
Inoltre è evidenziato dalla Corte che il diritto del lavoro è incentrato sul principio di effettività, “Ove così non fosse, del resto, in presenza di attività lavorative abusive ed illegali, in ipotesi completamente “in nero”, non sarebbe applicabile il diritto penale del lavoro, con agevole elusione della disciplina posta – essenzialmente – a protezione dei lavoratori: il che, con tutta evidenza, non è e non può essere”. In quanto nell’area “vi era, di fatto, un cantiere in attività, sia pure iniziale, e non già un mero, inerte, deposito; e la circostanza che non fosse intervenuta l’approvazione della licenza edilizia non ha alcun rilievo poiché l’emanazione dell’atto amministrativo in questione è indifferente ai fini della configurabilità o meno di un “cantiere”.
Continua la Corte nella Sentenza Sez. 4, 03 ottobre 2018, n. 43840: “a tutto voler concedere, quand’anche, in ipotesi, il terreno ove avvenne l’infortunio non fosse un “cantiere” in senso tecnico (e, come si è già visto, lo era e tale è stato correttamente ritenuto dai Giudici di merito), sta, comunque, di fatto che: la vittima è stata comandata dal proprio datore di lavoro, E.C. titolare della “E.C. …X…”, di andare a trasportare e a smontare una gru su di un terreno, di proprietà di P. C.R., il quale aveva assentito per iscritto al deposito della gru, e su incarico riconducibile a S.S. (per averlo dato S.S. a V.P. della …X…, il quale aveva, a sua volta, incaricato E.C.);
S.S. intendeva edificare un edificio sul terreno, con pratica amministrativa in fase avanzatissima, terreno sul quale – di fatto – era una conduttura elettrica di media tensione non protetta e di modeste dimensioni, conduttura costituente serio pericolo per la vita e per l’incolumità (rischio di folgorazione) di chiunque vi si avvicinasse; proprio urtando tale conduttura A.C. – che non risulta essere stato avvisato da nessuno dello specifico pericolo – morì, per folgorazione; nessuno si era preventivamente preoccupato di accertare se vi fosse, o meno, una pericolosa linea elettrica sul terreno in questione;
In Conclusione: a tutti gli imputati è contestato – ed è stato ritenuto sussistente – oltre ai profili di colpa specifica, di cui si è detto, anche un profilo di colpa generica, poiché vi era concreto rischio di interferenza, era necessario nominare un “coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione” che, ove fosse stato nominato, avrebbe dovuto, ai sensi degli artt. 90-91 del d. lgs. n. 81 del 2008, redigere un piano di sicurezza e di coordinamento, piano che mancò; vi è nesso causale tra le condotte degli imputati e l’evento-morte…(omissis)”
“Alcuna interruzione del nesso causale, infine, secondo quanto accertato dai Giudici di merito, è addebitabile alla condotta della vittima, che non pose in essere una condotta né abnorme né eccentrica.”
Per ulteriori approfondimenti alleghiamo la Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, 03 ottobre 2018, n. 43840
Documenti correlati
- Sentenza-Cassazione-Penale-n.-43840.pdfAccedi per scaricare
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