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CASSAZIONE PENALE: INFORTUNI PER STRUMENTI DI LAVORO NON IDONEI

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Con la Sentenza n. 1021 del 13 gennaio 2016 la Corte di Cassazione Penale risponde al ricorso dell’amministratore unico giudicato e condannato per aver dimostrato totale disinteresse, anche qualora abbia conferito valida delega a terzi, in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolar modo riguardo la formazione dei propri dipendenti, formazione che in questo caso risulta esser stata totalmente omessa.

La Corte respinge quindi il ricorso in quanto, anche qualora l’amministratore abbia conferito delega a terzi, non solo egli resta il titolare dell’obbligo di vigilanza sul delegato per verificare che quest’ultimo rispetti correttamente l’incarico, ma anche perché sono emersi nei giudici forti dubbi sulla genuinità dell’atto stesso di delega prodotto dalla difesa, dal momento che è risultato trattarsi di un documento privo di data certa, e che il delegato riconosceva sì come proprio ma di cui al contempo mostrava di non ricordarne neppure il contenuto.
Come hanno ricordato i dipendenti, ma come ha dichiarato anche lo stesso amministratore R.M., quest’ultimo non ha praticamente mai frequentato i cantieri e si è disinteressato concretamente dell’andamento della società. Alla stessa maniera, però, si è comportato anche il delegato il A.F., il quale si faceva vedere in cantiere solamente circa un giorno su dieci, limitandosi nelle altre occasioni a fornire solamente indicazioni telefoniche sul lavoro da svolgere. Vi sarebbe stato, così, il mancato obbligo di vigilanza dell’amministratore nei confronti del delegato, che avrebbe dovuto rilevare un sistematico inadempimento da parte del delegato A.F. a cui il R.M. avrebbe anche dovuto di ovviare.

Infine è stata stabilita corretta anche l’affermazione che attribuiva certamente come responsabilità del R.M., in quanto amministratore unico che aveva poteri di spesa, quella di aver dotato i dipendenti di una sega circolare del tutto inidonea ad eseguire in totale sicurezza tagli di precisione e in obliquo, ovvero quei tagli che erano necessari da fare in cantiere.

In allegato è possibile scaricare il testo completo della Sentenza n. 1021 del 13 gennaio 2016 della Corte di Cassazione Penale:

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