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CASSAZIONE PENALE: COME PROVARE L’AVVENUTA FORMAZIONE

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Un Datore di Lavoro è stato condannato dal Tribunale di Terni per il reato contravvenzionale – accertato nell’aprile 2012 – di cui all’articolo 37, comma 1, in relazione all’articolo 55, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 81/08 per la Mancata Erogazione della Formazione ai Lavoratori.

In particolare, “il teste P., in servizio presso la Asl Umbria 2, sezione sicurezza ambiente di lavoro, riferiva che in data 14 aprile 2012, all’esito di un sopralluogo effettuato presso i locali della ditta del ricorrente, come da prassi, aveva richiesto l’esibizione della documentazione attestante la Formazione dei Lavoratori. Tuttavia, in data 23 aprile, solo una parte della documentazione richiesta venne consegnata da un lavoratore, munito di apposita delega. Rilevata, dunque, l’insufficienza della documentazione prevista dalla Normativa in Materia di Sicurezza sul Lavoro, al ricorrente venne elevata regolare contravvenzione”
Nello specifico, “erano stati consegnati agli ispettori solo i test di ingresso e, solo successivamente, documentazione inconferente con quanto richiesto dall’articolo 37 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 o comunque Corsi di Formazione della durata nettamente inferiore a quella richiesta dalla normativa vigente in materia.”
Il datore di lavoro ricorre in cassazione sollevando due motivi:
1) il ricorrente lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’articolo 2 del codice penale, dell’articolo 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011;
2) il ricorrente deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

La Cassazione Penale considera infondati i due motivi dedotti dal ricorrente, rigettando il ricorso: il Datore di Lavoro, con riferimento alla formazione pregressa, avrebbe potuto provare di avere ottemperato all’obbligo in questione, in quanto tenuto a compilare un Documento sulla Formazione del Lavoratore, contenente i riferimenti anagrafici di costui, le ore di formazione dedicate ai rischi, la data della formazione medesima (Sez. 3, n. 37312 del 03/07/2014, Rossi, non mass.), mentre il tribunale, con logica ed adeguata motivazione in quanto fondata su prova testimoniale, ha escluso che gli Obblighi Formativi fossero stati ottemperati nel corso della vigenza dell’Accordo, derivando da ciò anche l’inammissibilità del secondo motivo di impugnazione per manifesta infondatezza e per aspecificità sulla base della generica affermazione, che il tribunale non avrebbe valutato la documentazione (peraltro parziale) prodotta ed acquisita.

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