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CASSAZIONE PENALE: CADUTA DALL’ALTO E MANCANZA DI RETE ANTICADUTA

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Con la Sentenza n. 37598 del 16 settembre 2015, la Sezione IV Penale della Corte di Cassazione concentra l’attenzione sulla questione della possibile esclusione della responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui l’infortunio sia addebitabile apparentemente a negligenza o imprudenza del lavoratore infortunato.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione non esonera dalla responsabilità il datore di lavoro anche se la vittima era fuori dall’orario di lavoro e svolgeva le mansioni assegnateli in difetto di diligenza e di prudenza. Il datore, infatti, non può essere sollevato da responsabilità penale in quanto la carenza dei dispositivi di sicurezza anticaduta, o anche la mancata adozione degli stessi da parte del lavoratore, non può essere sostituita dall’affidamento sul comportamento prudente e diligente da parte di quest’ultimo.

Malgrado quindi la condotta del lavoratore violi le norme sulla sicurezza, sia per quanto riguarda orari che modo di lavorare, le conseguenze della caduta potevano essere mitigate qualora l’impalcatura di protezione fosse stata completa. Il datore di lavoro, pertanto, è considerato corresponsabile per l’infortunio e, quindi, condannato.

Per scaricare il testo completo della Sentenza n. 37598 del 2015 clicca sul seguente link:

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