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CASSAZIONE: MORTE SUL LAVORO, CONDANNATO COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

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La Sentenza n. 47283 del 17 novembre 2014 riporta il rigetto del ricorso presentato alla Cassazione Penale in merito alla condanna del coordinatore per l’esecuzione dei lavori per non aver svolto i compiti a lui spettanti, comportando la morte di un operaio.

Il fatto si è verificato durante lavori di ristrutturazione di un ospedale comportanti operazioni di intonacatura. L’operaio è caduto dalla finestra dalla quale erano stati rimossi i balconi, da un’altezza superiore a 10 m, mentre stava intonacando la parte dei muri posti a lato della finestra stessa riportando lesioni mortali. Non erano state predisposte impalcature esterne in quanto i lavori dovevano interessare solamente l’interno dell’edificio.

Nella sentenza viene ribadita la colpevolezza del coordinatore per l’esecuzione dei lavori già riconosciuta nei precedenti gradi di giudizio, per “non aver verificato, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, che le imprese esecutrici dei lavori di intonacatura dei locali del terzo piano dell’ospedale predetto vi attendessero nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e, in particolare, per non aver verificato che i lavori di intonacatura da svolgersi in prossimità delle aperture delle finestre prive di infissi, sbarramenti o protezioni di alcun tipo, venissero svolti senza che i lavoratori fossero esposti a gravi rischi di caduta dall’alto”.

Infatti la Corte specifica che anche se esulano dai compiti e dalla funzione normativamente attribuiti a tale figura obblighi di specifica e minuta vigilanza, comportanti una costante presenza in cantiere del coordinatore, egli è comunque tenuto a programmare ed effettuare le visite periodiche nel modo più idoneo e funzionale all’espletamento dei suoi compiti di vigilanza, nonché a informarsi scrupolosamente sullo sviluppo delle opere, verificando specificamente (per ciascuna fase) l’effettiva realizzazione e adozione delle prescritte misure di sicurezza, provvedendo a contestare per iscritto ai titolari delle imprese coinvolte le violazioni riscontrate alla disciplina antinfortunistica e segnalandole contestualmente al committente.

In tal senso i motivi di ricorso presentati dal richiedente sono stati ritenuti infondati, in quanto il fatto che non fosse a conoscenza della presenza del lavoratore deceduto, appartenente ad impresa in subappalto senza alcuna autorizzazione, e il fatto che non si sia accertato dell’idoneità degli strumenti di sicurezza per lo svolgimento dei lavori, “non può essere motivo di alleggerimento della sua responsabilità (che è opportuno rammentare gli è ascritta a titolo di colpa), costituendone piuttosto ragione centrale di addebito”.

In allegato è disponibile il testo della sentenza n. 47283 del 17 novembre 2014 della Sez. 4 della Cassazione Penale:

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